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Art. 3 – Ambito di applicazione e principi generali
3.1 – Procedimenti di competenza del SUAPE
Il SUAPE esercita le competenze in relazione alle fattispecie di cui all’art. 29 comma 2 della Legge, ed a tal fine:
a) per “procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e ai procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59” si intendono tutti i procedimenti amministrativi riguardanti qualsiasi adempimento a carico di un’attività economica e produttiva di beni e servizi, per qualsiasi vicenda connessa con l’attività che intervenga prima del suo avvio, durante il suo corso e fino alla sua cessazione definitiva;
b) per “procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti” si intendono tutti i procedimenti amministrativi riguardanti qualsiasi tipologia di intervento edilizio o di trasformazione del territorio ad iniziativa privata, tanto nel caso in cui essa sia posta in essere da un soggetto esercente un’attività produttiva di beni e servizi quanto da un altro soggetto privato;
c) per “procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo” si intendono quelli connessi ad un’attività economica e produttiva di beni e servizi.
Tra le attività economiche e produttive sono da ricomprendere anche quelle svolte in forma non imprenditoriale o professionale, purché ricadenti nella definizione di cui all’art. 2.
3.2 – Esclusioni
Non rientrano nel campo di competenza del SUAPE, ai sensi dell’art. 40, comma 4 della Legge, esclusivamente le seguenti tipologie di procedimento:
a) “le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche”; rientrano in tale fattispecie, fra l’altro, gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio ad iniziativa pubblica nonché le attività economiche e produttive di beni e servizi esercitate direttamente da soggetti pubblici, ivi inclusi gli interventi su beni di interesse storico-artistico o archeologico. Sono da considerarsi soggetti pubblici anche gli organismi di diritto pubblico, anche se in forma giuridica di ente o società di diritto privato;
b) “le iniziative per le quali al cittadino non è richiesto alcun adempimento amministrativo dalla normativa vigente”; sono in particolare da considerarsi libere tutte le attività che non necessitano di alcuno dei titoli abilitativi espressamente indicati nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B);
c) “gli adempimenti relativi all'impresa come soggetto giuridico, con particolare riferimento agli adempimenti fiscali, previdenziali, camerali, inclusa la gestione della comunicazione unica”;
d) “le iscrizioni ad albi o elenchi abilitanti sotto il profilo soggettivo all'esercizio di professioni”, compresa l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali;
e) “i titoli abilitativi, comunque denominati, riferiti ai soli beni strumentali e non direttamente connessi con l'esercizio dell'attività, quali le procedure di immatricolazione di veicoli e natanti funzionali all'attività stessa”, compresi i connessi titoli abilitativi di competenza delle autorità marittime e quelli relativi ai trasporti aerei e su rotaia;
f) “le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi”, intendendo per questi ultimi quelli prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V del D.Lgs. n. 50/2016 e gli insediamenti strategici di cui alla Legge n. 239/2004;
g) “la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli stessi”, ivi compresi i potenziamenti, i rifacimenti totali o parziali e le riattivazioni degli impianti;
h) “le concessioni, incluse le concessioni di spazio pubblico, solo qualora il rilascio delle stesse sia sottoposto ad una procedura di evidenza pubblica” fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 18;
i) “le concessioni minerarie, le autorizzazioni di cava e tutti i provvedimenti previsti dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), dalla legge regionale 7 maggio 1957, n. 15 (Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria) e dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), e successive modifiche ed integrazioni”.
Sono altresì escluse dal campo di competenza del SUAPE le seguenti procedure, in quanto connesse alla sfera decisionale degli organi politici e al controllo della spesa pubblica:
j) gli atti di pianificazione territoriale, anche a iniziativa privata, compresi i piani attuativi comunque denominati, la realizzazione da parte del privato delle opere di urbanizzazione e le procedure di intesa;
k) le assegnazioni di lotti all’interno delle aree gestite dai Consorzi Industriali o ricomprese nei Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP), nonché dei piani attuativi ad iniziativa pubblica;
l) gli atti che impegnano finanziariamente la Pubblica Amministrazione, quali le attività di trasporto soggette a finanziamento pubblico, le licenze relative alla vendita di generi di monopolio.
Per i procedimenti di cui sopra, non rientranti nel campo di competenza del SUAPE, il soggetto interessato provvede all’acquisizione di ogni titolo abilitativo direttamente presso l’Ente competente, secondo le procedure previste dalla norma settoriale vigente.
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Sono da considerarsi soggetti pubblici anche gli organismi di diritto pubblico, anche se in forma giuridica di ente o società di diritto privato;\r\nb) “le iniziative per le quali al cittadino non è richiesto alcun adempimento amministrativo dalla normativa vigente”; sono in particolare da considerarsi libere tutte le attività che non necessitano di alcuno dei titoli abilitativi espressamente indicati nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B);\r\nc) “gli adempimenti relativi all'impresa come soggetto giuridico, con particolare riferimento agli adempimenti fiscali, previdenziali, camerali, inclusa la gestione della comunicazione unica”;\r\nd) “le iscrizioni ad albi o elenchi abilitanti sotto il profilo soggettivo all'esercizio di professioni”, compresa l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali;\r\ne) “i titoli abilitativi, comunque denominati, riferiti ai soli beni strumentali e non direttamente connessi con l'esercizio dell'attività, quali le procedure di immatricolazione di veicoli e natanti funzionali all'attività stessa”, compresi i connessi titoli abilitativi di competenza delle autorità marittime e quelli relativi ai trasporti aerei e su rotaia;\r\nf) “le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi”, intendendo per questi ultimi quelli prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V del D.Lgs. n. 50/2016 e gli insediamenti strategici di cui alla Legge n. 239/2004;\r\ng) “la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli stessi”, ivi compresi i potenziamenti, i rifacimenti totali o parziali e le riattivazioni degli impianti;\r\nh) “le concessioni, incluse le concessioni di spazio pubblico, solo qualora il rilascio delle stesse sia sottoposto ad una procedura di evidenza pubblica” fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 18;\r\ni) “le concessioni minerarie, le autorizzazioni di cava e tutti i provvedimenti previsti dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), dalla legge regionale 7 maggio 1957, n. 15 (Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria) e dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), e successive modifiche ed integrazioni”.\r\nSono altresì escluse dal campo di competenza del SUAPE le seguenti procedure, in quanto connesse alla sfera decisionale degli organi politici e al controllo della spesa pubblica:\r\nj) gli atti di pianificazione territoriale, anche a iniziativa privata, compresi i piani attuativi comunque denominati, la realizzazione da parte del privato delle opere di urbanizzazione e le procedure di intesa;\r\nk) le assegnazioni di lotti all’interno delle aree gestite dai Consorzi Industriali o ricomprese nei Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP), nonché dei piani attuativi ad iniziativa pubblica;\r\nl) gli atti che impegnano finanziariamente la Pubblica Amministrazione, quali le attività di trasporto soggette a finanziamento pubblico, le licenze relative alla vendita di generi di monopolio.\r\nPer i procedimenti di cui sopra, non rientranti nel campo di competenza del SUAPE, il soggetto interessato provvede all’acquisizione di ogni titolo abilitativo direttamente presso l’Ente competente, secondo le procedure previste dalla norma settoriale vigente."},"title":{"it":"Art. 3 – Ambito di applicazione e principi generali"}}
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