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Il SUAPE è istituito, di regola, presso le Unioni di Comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016. Le Città medie e i Comuni delle isole minori hanno facoltà di istituire un SUAPE comunale. I Comuni della Città metropolitana di Cagliari hanno facoltà di istituire il SUAPE presso la Città Metropolitana, presso l’Unione di Comuni o a livello comunale. L’istituzione del SUAPE deve avvenire obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2019. I soggetti di cui ai capoversi precedenti possono delegare la funzione ad altri enti locali, purché la competenza territoriale di un Comune risulti in capo ad un unico ente. Le deleghe delle funzioni devono essere comunicate all’Ufficio Regionale SUAPE. Allo scadere del termine non sarà più ammesso lo svolgimento delle funzioni da parte del singolo comune non legittimato ex lege o in forza di delega. In tali casi, è dato mandato all’Ufficio Regionale SUAPE di adeguare il software regionale alla corretta configurazione territoriale entro il 29 febbraio 2020. In caso di inerzia il ruolo di responsabile del SUAPE è ricoperto dal segretario dell'Unione di Comuni.
È rimessa alla libera autonomia organizzativa degli Enti Locali ogni determinazione relativa all’eventuale conferimento al SUAPE di funzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla Legge, inerenti il controllo, istruttoria e verifica relativi ad uno o più campi normativi, compresa l’istruttoria sui progetti edilizi e sull’esercizio di attività produttive di beni e servizi rientranti nella competenza comunale.
Nelle more dell’istituzione del SUAPE tutti i SUAP esistenti a livello comunale o sovracomunale sono tenuti a svolgere le funzioni proprie del SUAPE di cui agli articoli 29-45 della Legge. Le convenzioni fra Enti Locali in essere per la gestione del SUAP associato si estendono di diritto alla gestione delle pratiche SUAPE.
Tutti i SUE esistenti, dopo aver assicurato la conclusione dei procedimenti in corso, cessano la propria attività.
Nelle more dell’istituzione del SUAPE, con la massima tempestività, gli Enti Locali sono tenuti ad adottare le opportune disposizioni organizzative transitorie volte ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici e la corretta gestione del procedimento unico, garantendo adeguate risorse umane e finanziarie reperite prioritariamente mediante la redistribuzione interna delle stesse in considerazione del mutato assetto di competenze.
In nessun caso è possibile disapplicare le disposizioni relative al procedimento unico in considerazione della mancanza di idonee disposizioni organizzative interne.
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