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+["9.1 – Ambito di applicazione del procedimento in autocertificazione\nIl procedimento in autocertificazione si applica a tutti i casi in cui la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa non comporti alcuna valutazione discrezionale da parte dei soggetti coinvolti e non sia necessaria l'adozione di provvedimenti amministrativi formali imposti dalla normativa dell’Unione Europea.\nPer consentire una più agevole individuazione della tipologia del procedimento applicabile, nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B) e nella modulistica regionale sono riportati i regimi amministrativi applicabili ad ogni titolo abilitativo; il procedimento in autocertificazione è ammesso solo nel caso in cui esso sia applicabile a tutti i titoli abilitativi connessi. Nei casi non contemplati dalla suddetta tabella, l’assenza di discrezionalità deve essere espressamente attestata dal soggetto dichiarante.\n9.2 – Efficacia del titolo abilitativo nel procedimento in autocertificazione\nPer tutti i procedimenti in autocertificazione, la ricevuta automatica di cui all'art. 31, commi 7 e 8 della Legge, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce, a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa, titolo abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento, secondo quanto di seguito precisato:\na) Procedimento in autocertificazione a 30 giorni: per i soli casi di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire e per quelli soggetti alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di\ncui all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, l’intervento può essere avviato trascorsi trenta giorni solari dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE;\nb) Procedimento in autocertificazione a 0 giorni: in tutti gli altri casi, l’intervento può essere avviato sin dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE.\n9.3 – Ricevuta definitiva\nAll'esito della verifica formale di cui all'art. 33 della Legge, il SUAPE rilascia la ricevuta definitiva, che:\n-attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo abilitativo;\n-sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta automatica.\nLa ricevuta definitiva è costituita da un documento PDF/A sottoscritto digitalmente dal responsabile del procedimento unico o dal responsabile SUAPE, contenente i seguenti elementi minimi:\n-ufficio ricevente;\n-estremi dell’interessato;\n-oggetto della pratica;\n-ubicazione dell’intervento completa degli estremi catastali dell’immobile interessato, fatta eccezione per le pratiche relative all’esercizio di attività delocalizzate, attività esercitate su\narea pubblica e attività temporanee;\n-data di presentazione della pratica;\n-estremi del responsabile del procedimento;\n-estremi di protocollazione;\n-tipologia di procedimento;\n-elenco dei documenti informatici costituenti la pratica, con le informazioni univoche di identificabilità di ciascuno di essi.\nLa ricevuta definitiva deve essere trasmessa dal SUAPE all’interessato e al suo procuratore esclusivamente per via telematica tramite il software regionale o, in caso di sua indisponibilità, tramite PEC; essa è altresì resa disponibile sul software regionale ai soggetti coinvolti e a quelli a cui deve essere data notizia dell’acquisizione del titolo abilitativo ai sensi delle vigenti disposizioni normative o regolamentari.\nLa ricevuta definitiva è resa disponibile sul software regionale anche all’ufficio tributario comunale, al fine di assolvere ogni eventuale onere di comunicazione a carico dell’interessato relativa ai tributi locali.\nPer i procedimenti in autocertificazione la ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza; a tal fine l’interessato è tenuto a custodire presso il cantiere o presso il luogo di esercizio dell’attività una copia digitale di tutti i file costituenti la pratica su supporto digitale oppure consentire l’accesso al software regionale della pratica. Gli organi di vigilanza sono tenuti a munirsi delle dotazioni informatiche necessarie per la visualizzazione dei documenti digitali e non possono pretendere l’esibizione di alcun documento cartaceo.\n9.4 – Mancato o tardivo rilascio della ricevuta\nAi sensi dell’art. 18/bis, comma 1 della Legge n. 241/1990, le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente. Pertanto, nelle more del rilascio della ricevuta definitiva e in caso di mancato rilascio della stessa, la ricevuta automatica produce i medesimi effetti e costituisce titolo efficace, oltre che per l’avvio dell’intervento, anche per l’espletamento di tutti gli obblighi successivi, fra cui la comunicazione di effettivo inizio dei lavori edilizi, la trasmissione della Comunicazione Unica ed ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti. La ricevuta automatica è equivalente a quella definitiva anche ai fini dei controlli degli organi di vigilanza comunque denominati.\n9.5 – Oneri relativi all’intervento edilizio\nPer tutti gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, alla dichiarazione autocertificativa deve essere allegato il calcolo degli oneri di urbanizzazione e del contributo del costo di costruzione, redatto dal progettista secondo la parametrazione in vigore nel comune competente; l’effettivo versamento di tali oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, non condiziona la ricevibilità della pratica ma costituisce condizione necessaria per l’effettivo avvio dei lavori, come precisato dal successivo art. 22.\n9.6 – Efficacia temporale dei titoli abilitativi\nOgni titolo abilitativo conseguito mediante il procedimento in autocertificazione conserva i termini di validità temporale previsti dalla normativa settoriale vigente, decorrenti dalla data in cui il titolo acquisisce efficacia. Per i procedimenti in autocertificazione a 30 giorni, i termini di validità decorrono dal trentesimo giorno successivo alla trasmissione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE."]
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+["9.1 – Ambito di applicazione del procedimento in autocertificazione\nIl procedimento in autocertificazione si applica a tutti i casi in cui la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa non comporti alcuna valutazione discrezionale da parte dei soggetti coinvolti e non sia necessaria l'adozione di provvedimenti amministrativi formali imposti dalla normativa dell’Unione Europea.\nPer consentire una più agevole individuazione della tipologia del procedimento applicabile, nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B) e nella modulistica regionale sono riportati i regimi amministrativi applicabili ad ogni titolo abilitativo; il procedimento in autocertificazione è ammesso solo nel caso in cui esso sia applicabile a tutti i titoli abilitativi connessi. Nei casi non contemplati dalla suddetta tabella, l’assenza di discrezionalità deve essere espressamente attestata dal soggetto dichiarante.\n9.2 – Efficacia del titolo abilitativo nel procedimento in autocertificazione\nPer tutti i procedimenti in autocertificazione, la ricevuta automatica di cui all'art. 31, commi 7 e 8 della Legge, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce, a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa, titolo abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento, secondo quanto di seguito precisato:\na) Procedimento in autocertificazione a 30 giorni: per i soli casi di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire e per quelli soggetti alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di\ncui all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, l’intervento può essere avviato trascorsi trenta giorni solari dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE;\nb) Procedimento in autocertificazione a 0 giorni: in tutti gli altri casi, l’intervento può essere avviato sin dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE.\n9.3 – Ricevuta definitiva\nAll'esito della verifica formale di cui all'art. 33 della Legge, il SUAPE rilascia la ricevuta definitiva, che:\n-attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo abilitativo;\n-sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta automatica.\nLa ricevuta definitiva è costituita da un documento PDF/A sottoscritto digitalmente dal responsabile del procedimento unico o dal responsabile SUAPE, contenente i seguenti elementi minimi:\n-ufficio ricevente;\n-estremi dell’interessato;\n-oggetto della pratica;\n-ubicazione dell’intervento completa degli estremi catastali dell’immobile interessato, fatta eccezione per le pratiche relative all’esercizio di attività delocalizzate, attività esercitate su\narea pubblica e attività temporanee;\n-data di presentazione della pratica;\n-estremi del responsabile del procedimento;\n-estremi di protocollazione;\n-tipologia di procedimento;\n-elenco dei documenti informatici costituenti la pratica, con le informazioni univoche di identificabilità di ciascuno di essi.\nLa ricevuta definitiva deve essere trasmessa dal SUAPE all’interessato e al suo procuratore esclusivamente per via telematica tramite il software regionale o, in caso di sua indisponibilità, tramite PEC; essa è altresì resa disponibile sul software regionale ai soggetti coinvolti e a quelli a cui deve essere data notizia dell’acquisizione del titolo abilitativo ai sensi delle vigenti disposizioni normative o regolamentari.\nLa ricevuta definitiva è resa disponibile sul software regionale anche all’ufficio tributario comunale, al fine di assolvere ogni eventuale onere di comunicazione a carico dell’interessato relativa ai tributi locali.\nPer i procedimenti in autocertificazione la ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza; a tal fine l’interessato è tenuto a custodire presso il cantiere o presso il luogo di esercizio dell’attività una copia digitale di tutti i file costituenti la pratica su supporto digitale oppure consentire l’accesso al software regionale della pratica. Gli organi di vigilanza sono tenuti a munirsi delle dotazioni informatiche necessarie per la visualizzazione dei documenti digitali e non possono pretendere l’esibizione di alcun documento cartaceo.\n9.4 – Mancato o tardivo rilascio della ricevuta\nAi sensi dell’art. 18/bis, comma 1 della Legge n. 241/1990, le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente. Pertanto, nelle more del rilascio della ricevuta definitiva e in caso di mancato rilascio della stessa, la ricevuta automatica produce i medesimi effetti e costituisce titolo efficace, oltre che per l’avvio dell’intervento, anche per l’espletamento di tutti gli obblighi successivi, fra cui la comunicazione di effettivo inizio dei lavori edilizi, la trasmissione della Comunicazione Unica ed ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti. La ricevuta automatica è equivalente a quella definitiva anche ai fini dei controlli degli organi di vigilanza comunque denominati.\n9.5 – Oneri relativi all’intervento edilizio\nPer tutti gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, alla dichiarazione autocertificativa deve essere allegato il calcolo degli oneri di urbanizzazione e del contributo del costo di costruzione, redatto dal progettista secondo la parametrazione in vigore nel comune competente; l’effettivo versamento di tali oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, non condiziona la ricevibilità della pratica ma costituisce condizione necessaria per l’effettivo avvio dei lavori, come precisato dal successivo art. 22.\n9.6 – Efficacia temporale dei titoli abilitativi\nOgni titolo abilitativo conseguito mediante il procedimento in autocertificazione conserva i termini di validità temporale previsti dalla normativa settoriale vigente, decorrenti dalla data in cui il titolo acquisisce efficacia. Per i procedimenti in autocertificazione a 30 giorni, i termini di validità decorrono dal trentesimo giorno successivo alla trasmissione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE."]
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+["9.1 – Ambito di applicazione del procedimento in autocertificazione\nIl procedimento in autocertificazione si applica a tutti i casi in cui la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa non comporti alcuna valutazione discrezionale da parte dei soggetti coinvolti e non sia necessaria l'adozione di provvedimenti amministrativi formali imposti dalla normativa dell’Unione Europea.\nPer consentire una più agevole individuazione della tipologia del procedimento applicabile, nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B) e nella modulistica regionale sono riportati i regimi amministrativi applicabili ad ogni titolo abilitativo; il procedimento in autocertificazione è ammesso solo nel caso in cui esso sia applicabile a tutti i titoli abilitativi connessi. Nei casi non contemplati dalla suddetta tabella, l’assenza di discrezionalità deve essere espressamente attestata dal soggetto dichiarante.\n9.2 – Efficacia del titolo abilitativo nel procedimento in autocertificazione\nPer tutti i procedimenti in autocertificazione, la ricevuta automatica di cui all'art. 31, commi 7 e 8 della Legge, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce, a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa, titolo abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento, secondo quanto di seguito precisato:\na) Procedimento in autocertificazione a 30 giorni: per i soli casi di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire e per quelli soggetti alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di\ncui all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, l’intervento può essere avviato trascorsi trenta giorni solari dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE;\nb) Procedimento in autocertificazione a 0 giorni: in tutti gli altri casi, l’intervento può essere avviato sin dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE.\n9.3 – Ricevuta definitiva\nAll'esito della verifica formale di cui all'art. 33 della Legge, il SUAPE rilascia la ricevuta definitiva, che:\n-attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo abilitativo;\n-sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta automatica.\nLa ricevuta definitiva è costituita da un documento PDF/A sottoscritto digitalmente dal responsabile del procedimento unico o dal responsabile SUAPE, contenente i seguenti elementi minimi:\n-ufficio ricevente;\n-estremi dell’interessato;\n-oggetto della pratica;\n-ubicazione dell’intervento completa degli estremi catastali dell’immobile interessato, fatta eccezione per le pratiche relative all’esercizio di attività delocalizzate, attività esercitate su\narea pubblica e attività temporanee;\n-data di presentazione della pratica;\n-estremi del responsabile del procedimento;\n-estremi di protocollazione;\n-tipologia di procedimento;\n-elenco dei documenti informatici costituenti la pratica, con le informazioni univoche di identificabilità di ciascuno di essi.\nLa ricevuta definitiva deve essere trasmessa dal SUAPE all’interessato e al suo procuratore esclusivamente per via telematica tramite il software regionale o, in caso di sua indisponibilità, tramite PEC; essa è altresì resa disponibile sul software regionale ai soggetti coinvolti e a quelli a cui deve essere data notizia dell’acquisizione del titolo abilitativo ai sensi delle vigenti disposizioni normative o regolamentari.\nLa ricevuta definitiva è resa disponibile sul software regionale anche all’ufficio tributario comunale, al fine di assolvere ogni eventuale onere di comunicazione a carico dell’interessato relativa ai tributi locali.\nPer i procedimenti in autocertificazione la ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza; a tal fine l’interessato è tenuto a custodire presso il cantiere o presso il luogo di esercizio dell’attività una copia digitale di tutti i file costituenti la pratica su supporto digitale oppure consentire l’accesso al software regionale della pratica. Gli organi di vigilanza sono tenuti a munirsi delle dotazioni informatiche necessarie per la visualizzazione dei documenti digitali e non possono pretendere l’esibizione di alcun documento cartaceo.\n9.4 – Mancato o tardivo rilascio della ricevuta\nAi sensi dell’art. 18/bis, comma 1 della Legge n. 241/1990, le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente. Pertanto, nelle more del rilascio della ricevuta definitiva e in caso di mancato rilascio della stessa, la ricevuta automatica produce i medesimi effetti e costituisce titolo efficace, oltre che per l’avvio dell’intervento, anche per l’espletamento di tutti gli obblighi successivi, fra cui la comunicazione di effettivo inizio dei lavori edilizi, la trasmissione della Comunicazione Unica ed ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti. La ricevuta automatica è equivalente a quella definitiva anche ai fini dei controlli degli organi di vigilanza comunque denominati.\n9.5 – Oneri relativi all’intervento edilizio\nPer tutti gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, alla dichiarazione autocertificativa deve essere allegato il calcolo degli oneri di urbanizzazione e del contributo del costo di costruzione, redatto dal progettista secondo la parametrazione in vigore nel comune competente; l’effettivo versamento di tali oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, non condiziona la ricevibilità della pratica ma costituisce condizione necessaria per l’effettivo avvio dei lavori, come precisato dal successivo art. 22.\n9.6 – Efficacia temporale dei titoli abilitativi\nOgni titolo abilitativo conseguito mediante il procedimento in autocertificazione conserva i termini di validità temporale previsti dalla normativa settoriale vigente, decorrenti dalla data in cui il titolo acquisisce efficacia. Per i procedimenti in autocertificazione a 30 giorni, i termini di validità decorrono dal trentesimo giorno successivo alla trasmissione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE."]
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+["9.1 – Ambito di applicazione del procedimento in autocertificazione\nIl procedimento in autocertificazione si applica a tutti i casi in cui la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa non comporti alcuna valutazione discrezionale da parte dei soggetti coinvolti e non sia necessaria l'adozione di provvedimenti amministrativi formali imposti dalla normativa dell’Unione Europea.\nPer consentire una più agevole individuazione della tipologia del procedimento applicabile, nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B) e nella modulistica regionale sono riportati i regimi amministrativi applicabili ad ogni titolo abilitativo; il procedimento in autocertificazione è ammesso solo nel caso in cui esso sia applicabile a tutti i titoli abilitativi connessi. Nei casi non contemplati dalla suddetta tabella, l’assenza di discrezionalità deve essere espressamente attestata dal soggetto dichiarante.\n9.2 – Efficacia del titolo abilitativo nel procedimento in autocertificazione\nPer tutti i procedimenti in autocertificazione, la ricevuta automatica di cui all'art. 31, commi 7 e 8 della Legge, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce, a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa, titolo abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento, secondo quanto di seguito precisato:\na) Procedimento in autocertificazione a 30 giorni: per i soli casi di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire e per quelli soggetti alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di\ncui all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, l’intervento può essere avviato trascorsi trenta giorni solari dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE;\nb) Procedimento in autocertificazione a 0 giorni: in tutti gli altri casi, l’intervento può essere avviato sin dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE.\n9.3 – Ricevuta definitiva\nAll'esito della verifica formale di cui all'art. 33 della Legge, il SUAPE rilascia la ricevuta definitiva, che:\n-attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo abilitativo;\n-sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta automatica.\nLa ricevuta definitiva è costituita da un documento PDF/A sottoscritto digitalmente dal responsabile del procedimento unico o dal responsabile SUAPE, contenente i seguenti elementi minimi:\n-ufficio ricevente;\n-estremi dell’interessato;\n-oggetto della pratica;\n-ubicazione dell’intervento completa degli estremi catastali dell’immobile interessato, fatta eccezione per le pratiche relative all’esercizio di attività delocalizzate, attività esercitate su\narea pubblica e attività temporanee;\n-data di presentazione della pratica;\n-estremi del responsabile del procedimento;\n-estremi di protocollazione;\n-tipologia di procedimento;\n-elenco dei documenti informatici costituenti la pratica, con le informazioni univoche di identificabilità di ciascuno di essi.\nLa ricevuta definitiva deve essere trasmessa dal SUAPE all’interessato e al suo procuratore esclusivamente per via telematica tramite il software regionale o, in caso di sua indisponibilità, tramite PEC; essa è altresì resa disponibile sul software regionale ai soggetti coinvolti e a quelli a cui deve essere data notizia dell’acquisizione del titolo abilitativo ai sensi delle vigenti disposizioni normative o regolamentari.\nLa ricevuta definitiva è resa disponibile sul software regionale anche all’ufficio tributario comunale, al fine di assolvere ogni eventuale onere di comunicazione a carico dell’interessato relativa ai tributi locali.\nPer i procedimenti in autocertificazione la ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza; a tal fine l’interessato è tenuto a custodire presso il cantiere o presso il luogo di esercizio dell’attività una copia digitale di tutti i file costituenti la pratica su supporto digitale oppure consentire l’accesso al software regionale della pratica. Gli organi di vigilanza sono tenuti a munirsi delle dotazioni informatiche necessarie per la visualizzazione dei documenti digitali e non possono pretendere l’esibizione di alcun documento cartaceo.\n9.4 – Mancato o tardivo rilascio della ricevuta\nAi sensi dell’art. 18/bis, comma 1 della Legge n. 241/1990, le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente. Pertanto, nelle more del rilascio della ricevuta definitiva e in caso di mancato rilascio della stessa, la ricevuta automatica produce i medesimi effetti e costituisce titolo efficace, oltre che per l’avvio dell’intervento, anche per l’espletamento di tutti gli obblighi successivi, fra cui la comunicazione di effettivo inizio dei lavori edilizi, la trasmissione della Comunicazione Unica ed ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti. La ricevuta automatica è equivalente a quella definitiva anche ai fini dei controlli degli organi di vigilanza comunque denominati.\n9.5 – Oneri relativi all’intervento edilizio\nPer tutti gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, alla dichiarazione autocertificativa deve essere allegato il calcolo degli oneri di urbanizzazione e del contributo del costo di costruzione, redatto dal progettista secondo la parametrazione in vigore nel comune competente; l’effettivo versamento di tali oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, non condiziona la ricevibilità della pratica ma costituisce condizione necessaria per l’effettivo avvio dei lavori, come precisato dal successivo art. 22.\n9.6 – Efficacia temporale dei titoli abilitativi\nOgni titolo abilitativo conseguito mediante il procedimento in autocertificazione conserva i termini di validità temporale previsti dalla normativa settoriale vigente, decorrenti dalla data in cui il titolo acquisisce efficacia. 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