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Art. 10 – Attività istruttoria e di verifica nei procedimenti in autocertificazione
10.1 – Svolgimento dell’istruttoria
I soggetti coinvolti, ricevuta la pratica dal SUAPE, eseguono le verifiche sulla conformità dell’intervento alla normativa vigente, sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni allegate, secondo quanto previsto dall’art. 35 della Legge.
L’ufficio competente per territorio in materia edilizia è tenuto a verificare le autocertificazioni e le dichiarazioni rese in merito ai vincoli insistenti sull'area e alla necessità di titoli abilitativi connessi per qualsiasi intervento incidente sul territorio, a prescindere dalla necessità di un titolo edilizio.
Le verifiche possono essere effettuate a campione, secondo quanto disposto dalle Linee guida sulle procedure di controllo in ambito SUAPE (allegato C) o secondo la diversa disciplina prevista dalle norme di settore o dalla regolamentazione in vigore presso il singolo Ente.
Le verifiche devono essere concluse entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di trasmissione manuale o automatica della pratica agli enti competenti:
a) nel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo titolo abilitativo, ovvero più titoli di competenza della medesima unità organizzativa, rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione:
a.1) per i procedimenti in autocertificazione a 30 giorni, il termine è fissato in 60 giorni; detto termine può essere elevato a 120 giorni nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento edilizio, fermo restando l’obbligo di comunicare all’interessato e al SUAPE l’eventuale raddoppio dei termini;
a.2) per i procedimenti in autocertificazione a 0 giorni, il termine è di 60 giorni, ridotti a 30 giorni per le SCIA edilizie;
b) nel caso in cui il procedimento unico comprenda più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione, il termine è fissato in 55 giorni.
10.2 – Esito dell’istruttoria
In caso di esito positivo delle verifiche non è dovuta alcuna comunicazione al SUAPE, anche nei casi in cui la norma settoriale preveda l’espressione di un parere o l’emissione di un provvedimento, poiché ogni atto di assenso è sostituito dalla dichiarazione autocertificativa ed il titolo abilitativo è già pienamente valido ed efficace.
Se una norma settoriale prevede l’iscrizione ad un apposito albo o registro, l’autorità competente comunica il numero di registrazione all’interessato per il tramite del SUAPE.
Eventuali precisazioni che non comportino la necessità di alcun adeguamento o modifica progettuale e si sostanzino in adempimenti successivi o nel richiamo a obblighi generali o specifici da osservare durante l’intervento o l’attività sono trasmessi dall’Ente competente all’interessato per il tramite del SUAPE.
Nel caso in cui siano riscontrate delle carenze possono verificarsi le seguenti circostanze:
10.2.1 – Richiesta di integrazioni documentali
I soggetti competenti per le verifiche, entro il termine per l’effettuazione delle stesse, possono richiedere ai sensi dell’art. 35, comma 2 della Legge, eventuali integrazioni di dati o documenti utili al fine di accertare la piena conformità dell’intervento, purché indicati nella modulistica unica o pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. Con la richiesta di integrazioni documentali non possono essere imposte prescrizioni né richieste modifiche o rettifiche progettuali, per le quali occorre procedere come indicato al successivo paragrafo 10.2.3.
In tali casi gli uffici formulano per via telematica idonea richiesta al SUAPE, indicando con precisione i documenti che è necessario acquisire; il SUAPE notifica la richiesta all’interessato entro i successivi due giorni lavorativi, fissando un termine di quindici giorni per provvedere, salvo diversa indicazione da parte dell’Ente interessato.
La documentazione integrativa deve essere presentata in ogni caso per via telematica, secondo le medesime regole vigenti per l’inoltro della pratica SUAPE.
A seguito della ricezione dei nuovi documenti, entro due giorni lavorativi, il SUAPE provvede a inviare una notifica a tutti i soggetti coinvolti. In caso di integrazione o sostituzione di uno o più moduli, elaborati o documenti aventi rilevanza sul titolo abilitativo, il SUAPE deve rilasciare una nuova ricevuta contenente il dettaglio storico di tutte le precedenti ricevute relative alla stessa pratica, con il nuovo elenco completo di tutti i documenti validi relativi alla stessa.
La richiesta di integrazioni documentali non comporta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo, sia essa inoltrata prima o dopo la sua formazione, né l’obbligo di sospendere l’attività e/o l’intervento eventualmente avviati. Decorso inutilmente il termine concesso all’interessato per la presentazione della documentazione integrativa, il titolo mantiene la propria efficacia, ma l’ufficio competente può avviare la procedura volta all’emissione di un provvedimento interdittivo o prescrittivo secondo quanto descritto al successivo paragrafo 10.2.3.
A seguito della trasmissione dei nuovi documenti i soggetti coinvolti proseguono le verifiche avviate.
10.2.2 – Necessità di chiarimenti e riunione tecnica
Ai sensi dell’art. 36 della Legge, qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell’impianto, il SUAPE convoca una riunione, anche per via telematica, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. La riunione può essere convocata su iniziativa del SUAPE, ovvero su richiesta dell’interessato o di uno o più soggetti coinvolti.
È possibile convocare o richiedere la convocazione della riunione, in particolare, quando ricorrano le seguenti circostanze:
vi sia l’esigenza di ottenere chiarimenti da parte di più soggetti, per cui si rende auspicabile un esame contestuale;
si ritenga che le modifiche progettuali ritenute necessarie possano influire sulla sfera di competenza di altri soggetti coinvolti nella stessa pratica;
sia stata avviata la procedura di emissione di un atto interdittivo, e si ritenga che attraverso lo strumento della riunione lo stesso possa essere evitato.
Della riunione è redatto apposito verbale ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990. Se è raggiunto un accordo, il verbale vincola le parti, integrando il contenuto della dichiarazione autocertificativa e non è necessario procedere all’emissione di ulteriori atti.
La convocazione della riunione non sospende l'efficacia del titolo abilitativo e non comporta l'interruzione dell'attività eventualmente avviata.
10.2.3 – Esito negativo: provvedimenti prescrittivi e interdittivi
Se i soggetti competenti per le verifiche rilevano la carenza dei requisiti e dei presupposti di legge procedono, nei termini per l’effettuazione delle verifiche, secondo quanto di seguito specificato.
La trasmissione al SUAPE di un mero parere negativo comunque configurato non priva di validità ed efficacia il titolo abilitativo.
Salvo che non sussistano motivate ragioni di urgenza, prima dell'adozione di qualsiasi atto l’amministrazione competente per le verifiche sul titolo abilitativo, che abbia rilevato una difformità direttamente o per il tramite del parere tecnico di un’amministrazione terza, è tenuta a trasmettere direttamente all'interessato e al SUAPE tramite il software regionale, la comunicazione di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, la correzione di eventuali errori o l’effettuazione di opportune modifiche progettuali. Nella comunicazione, oltre agli elementi prescritti dalla norma, devono essere indicate nel dettaglio:
-le carenze rilevate, -se si tratta di difformità non superabili ovvero quali modifiche devono essere apportate al progetto o all’attività.
L’invio della comunicazione non priva di efficacia il titolo abilitativo e non comporta l’interruzione dell’intervento o dell’attività eventualmente avviata.
Se nella fase interlocutoria la difformità viene superata, l’Amministrazione competente ne dà comunicazione all’interessato per il tramite del SUAPE.
Ove la fase interlocutoria non consenta la risoluzione delle carenze rilevate, ovvero nel caso in cui tale fase sia omessa per motivate ragioni d’urgenza:
nel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo titolo abilitativo, ovvero più titoli di competenza della medesima unità organizzativa, rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione, l'ufficio competente adotta direttamente i provvedimenti prescrittivi o interdittivi di cui all'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990 ritenuti necessari, trasmettendoli all'interessato e al SUAPE;
nel caso in cui il procedimento unico comprenda più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione, ove l'ufficio competente ritenga necessaria l'adozione di prescrizioni o misure interdittive, trasmette al SUAPE la proposta motivata di provvedimento prescrittivo o interdittivo di cui all'art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990.
La proposta dovrà esplicitare se sia richiesta l’adozione di un provvedimento prescrittivo o di un provvedimento interdittivo, tenendo conto che:
-qualora sia possibile conformare l’attività alla normativa vigente, è necessario emettere un provvedimento prescrittivo affinché l’interessato provveda alle modifiche necessarie o ad acquisire i requisiti mancanti entro un termine fissato dall’Amministrazione, comunque non inferiore a 30 giorni; il decorso infruttuoso del termine assegnato per la conformazione fa decadere il titolo abilitativo e l’attività deve essere interrotta senza necessità di adottare ulteriori atti;
-qualora non sia possibile conformare l’attività alla normativa vigente, si provvede all’emissione di un provvedimento interdittivo, contenente il divieto di prosecuzione dell’attività e l’ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
L’emissione di un provvedimento interdittivo è sempre necessaria qualora, nel corso delle verifiche di merito, si rilevi che il procedimento in autocertificazione doveva essere avviato in conferenza di servizi, salvo il ritiro della pratica da parte del proponente.
La proposta di provvedimento esplicita le eventuali modifiche da apportare al progetto o all'attività, il termine per la sua conformazione alla normativa vigente e l'eventuale obbligo di sospensione nelle more della conformazione stessa, che può essere disposta esclusivamente in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della pubblica sicurezza e della difesa nazionale.
Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
Nel caso in cui la proposta di provvedimento sia fondata sulla sussistenza di una manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della pratica rilevata dalle verifiche di merito, la proposta di provvedimento, indicando espressamente tale fattispecie, può essere redatta in forma semplificata, con una motivazione che può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
Entro i cinque giorni successivi alla ricezione della proposta di provvedimento il SUAPE adotta il conseguente atto prescrittivo o interdittivo, notificandolo all’interessato e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.
Le proposte di provvedimento inviate oltre i termini di cui all’art. 35 della Legge devono contenere la richiesta al SUAPE di provvedere in via di autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990. In mancanza di un’adeguata motivazione che espliciti la sussistenza delle condizioni ivi previste il SUAPE non è tenuto a procedere.
L'atto prescrittivo interrompe i termini di cui all’art. 35, comma 1 della Legge, che ricominciano a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure prescritte per la conformazione. In assenza di ulteriori provvedimenti, dalla stessa data cessano gli effetti della sospensione eventualmente disposta.
L’atto prescrittivo o interdittivo deve essere unico e contemplare tutte le prescrizioni o le misure interdittive proposte dai soggetti coinvolti. A tal fine, ove siano coinvolti una pluralità di soggetti e salvo che il SUAPE lo ritenga non necessario, entro cinque giorni dalla ricezione della proposta di provvedimento convoca una riunione tecnica ai sensi dell'art. 36 della Legge, invitando tutti i soggetti coinvolti e l’interessato. Nel caso in cui la riunione sia indetta prima della scadenza dei termini per l’effettuazione delle verifiche, la prima seduta della stessa costituisce, per tutti i soggetti coinvolti, il termine ultimo per segnalare eventuali difformità. Il SUAPE provvede all'adozione degli atti prescrittivi ed interdittivi necessari entro cinque giorni dalla chiusura della riunione, sulla base delle posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti. In caso di mancata partecipazione alla riunione restano ferme le responsabilità delle amministrazioni competenti e dei rispettivi dipendenti per tutte le decisioni prese.
Qualora i soggetti coinvolti rilevino o comunque vengano a conoscenza dell’assenza di uno o più requisiti di legge il cui controllo è di competenza di un altro soggetto, sono tenuti a segnalare al SUAPE le carenze rilevate. Il SUAPE provvede, se necessario, a trasmettere la segnalazione al soggetto competente.
10.2.4 – Esito negativo: dubbi, errori e false dichiarazioni
Qualora le amministrazioni competenti alla verifica rilevino la sussistenza di errori non costituenti falsità nelle dichiarazioni presentate possono convocare l’interessato secondo le disposizioni in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, senza che ciò comporti la sospensione dei termini delle verifiche.
Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione o di errori dovuti a un’errata interpretazione delle norme ovvero innocui o inutili perché non comportanti alcun ingiusto beneficio o danno, quando un'amministrazione accerti la falsità delle dichiarazioni presentate nel corso del procedimento unico, oltre a trasmettere al SUAPE la proposta di provvedimento secondo la procedura sopra descritta, trasmette direttamente gli atti alla Procura della Repubblica e all'eventuale ordine professionale di appartenenza del soggetto che le ha sottoscritte.
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Con la richiesta di integrazioni documentali non possono essere imposte prescrizioni né richieste modifiche o rettifiche progettuali, per le quali occorre procedere come indicato al successivo paragrafo 10.2.3.\r\nIn tali casi gli uffici formulano per via telematica idonea richiesta al SUAPE, indicando con precisione i documenti che è necessario acquisire; il SUAPE notifica la richiesta all’interessato entro i successivi due giorni lavorativi, fissando un termine di quindici giorni per provvedere, salvo diversa indicazione da parte dell’Ente interessato.\r\nLa documentazione integrativa deve essere presentata in ogni caso per via telematica, secondo le medesime regole vigenti per l’inoltro della pratica SUAPE.\r\nA seguito della ricezione dei nuovi documenti, entro due giorni lavorativi, il SUAPE provvede a inviare una notifica a tutti i soggetti coinvolti. In caso di integrazione o sostituzione di uno o più moduli, elaborati o documenti aventi rilevanza sul titolo abilitativo, il SUAPE deve rilasciare una nuova ricevuta contenente il dettaglio storico di tutte le precedenti ricevute relative alla stessa pratica, con il nuovo elenco completo di tutti i documenti validi relativi alla stessa.\r\nLa richiesta di integrazioni documentali non comporta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo, sia essa inoltrata prima o dopo la sua formazione, né l’obbligo di sospendere l’attività e/o l’intervento eventualmente avviati. Decorso inutilmente il termine concesso all’interessato per la presentazione della documentazione integrativa, il titolo mantiene la propria efficacia, ma l’ufficio competente può avviare la procedura volta all’emissione di un provvedimento interdittivo o prescrittivo secondo quanto descritto al successivo paragrafo 10.2.3.\r\nA seguito della trasmissione dei nuovi documenti i soggetti coinvolti proseguono le verifiche avviate.\r\n10.2.2 – Necessità di chiarimenti e riunione tecnica\r\nAi sensi dell’art. 36 della Legge, qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell’impianto, il SUAPE convoca una riunione, anche per via telematica, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. La riunione può essere convocata su iniziativa del SUAPE, ovvero su richiesta dell’interessato o di uno o più soggetti coinvolti.\r\nÈ possibile convocare o richiedere la convocazione della riunione, in particolare, quando ricorrano le seguenti circostanze:\r\nvi sia l’esigenza di ottenere chiarimenti da parte di più soggetti, per cui si rende auspicabile un esame contestuale;\r\nsi ritenga che le modifiche progettuali ritenute necessarie possano influire sulla sfera di competenza di altri soggetti coinvolti nella stessa pratica;\r\nsia stata avviata la procedura di emissione di un atto interdittivo, e si ritenga che attraverso lo strumento della riunione lo stesso possa essere evitato. \r\nDella riunione è redatto apposito verbale ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990. 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Nella comunicazione, oltre agli elementi prescritti dalla norma, devono essere indicate nel dettaglio:\r\n-le carenze rilevate, -se si tratta di difformità non superabili ovvero quali modifiche devono essere apportate al progetto o all’attività.\r\nL’invio della comunicazione non priva di efficacia il titolo abilitativo e non comporta l’interruzione dell’intervento o dell’attività eventualmente avviata.\r\nSe nella fase interlocutoria la difformità viene superata, l’Amministrazione competente ne dà comunicazione all’interessato per il tramite del SUAPE.\r\nOve la fase interlocutoria non consenta la risoluzione delle carenze rilevate, ovvero nel caso in cui tale fase sia omessa per motivate ragioni d’urgenza:\r\nnel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo titolo abilitativo, ovvero più titoli di competenza della medesima unità organizzativa, rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione, l'ufficio competente adotta direttamente i provvedimenti prescrittivi o interdittivi di cui all'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990 ritenuti necessari, trasmettendoli all'interessato e al SUAPE;\r\nnel caso in cui il procedimento unico comprenda più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione, ove l'ufficio competente ritenga necessaria l'adozione di prescrizioni o misure interdittive, trasmette al SUAPE la proposta motivata di provvedimento prescrittivo o interdittivo di cui all'art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990.\r\nLa proposta dovrà esplicitare se sia richiesta l’adozione di un provvedimento prescrittivo o di un provvedimento interdittivo, tenendo conto che:\r\n-qualora sia possibile conformare l’attività alla normativa vigente, è necessario emettere un provvedimento prescrittivo affinché l’interessato provveda alle modifiche necessarie o ad acquisire i requisiti mancanti entro un termine fissato dall’Amministrazione, comunque non inferiore a 30 giorni; il decorso infruttuoso del termine assegnato per la conformazione fa decadere il titolo abilitativo e l’attività deve essere interrotta senza necessità di adottare ulteriori atti;\r\n-qualora non sia possibile conformare l’attività alla normativa vigente, si provvede all’emissione di un provvedimento interdittivo, contenente il divieto di prosecuzione dell’attività e l’ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.\r\nL’emissione di un provvedimento interdittivo è sempre necessaria qualora, nel corso delle verifiche di merito, si rilevi che il procedimento in autocertificazione doveva essere avviato in conferenza di servizi, salvo il ritiro della pratica da parte del proponente.\r\nLa proposta di provvedimento esplicita le eventuali modifiche da apportare al progetto o all'attività, il termine per la sua conformazione alla normativa vigente e l'eventuale obbligo di sospensione nelle more della conformazione stessa, che può essere disposta esclusivamente in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della pubblica sicurezza e della difesa nazionale.\r\nLe prescrizioni o condizioni eventualmente indicate sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.\r\nNel caso in cui la proposta di provvedimento sia fondata sulla sussistenza di una manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della pratica rilevata dalle verifiche di merito, la proposta di provvedimento, indicando espressamente tale fattispecie, può essere redatta in forma semplificata, con una motivazione che può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.\r\nEntro i cinque giorni successivi alla ricezione della proposta di provvedimento il SUAPE adotta il conseguente atto prescrittivo o interdittivo, notificandolo all’interessato e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.\r\nLe proposte di provvedimento inviate oltre i termini di cui all’art. 35 della Legge devono contenere la richiesta al SUAPE di provvedere in via di autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990. In mancanza di un’adeguata motivazione che espliciti la sussistenza delle condizioni ivi previste il SUAPE non è tenuto a procedere.\r\nL'atto prescrittivo interrompe i termini di cui all’art. 35, comma 1 della Legge, che ricominciano a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure prescritte per la conformazione. In assenza di ulteriori provvedimenti, dalla stessa data cessano gli effetti della sospensione eventualmente disposta.\r\nL’atto prescrittivo o interdittivo deve essere unico e contemplare tutte le prescrizioni o le misure interdittive proposte dai soggetti coinvolti. A tal fine, ove siano coinvolti una pluralità di soggetti e salvo che il SUAPE lo ritenga non necessario, entro cinque giorni dalla ricezione della proposta di provvedimento convoca una riunione tecnica ai sensi dell'art. 36 della Legge, invitando tutti i soggetti coinvolti e l’interessato. Nel caso in cui la riunione sia indetta prima della scadenza dei termini per l’effettuazione delle verifiche, la prima seduta della stessa costituisce, per tutti i soggetti coinvolti, il termine ultimo per segnalare eventuali difformità. Il SUAPE provvede all'adozione degli atti prescrittivi ed interdittivi necessari entro cinque giorni dalla chiusura della riunione, sulla base delle posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti. In caso di mancata partecipazione alla riunione restano ferme le responsabilità delle amministrazioni competenti e dei rispettivi dipendenti per tutte le decisioni prese.\r\nQualora i soggetti coinvolti rilevino o comunque vengano a conoscenza dell’assenza di uno o più requisiti di legge il cui controllo è di competenza di un altro soggetto, sono tenuti a segnalare al SUAPE le carenze rilevate. Il SUAPE provvede, se necessario, a trasmettere la segnalazione al soggetto competente.\r\n10.2.4 – Esito negativo: dubbi, errori e false dichiarazioni\r\nQualora le amministrazioni competenti alla verifica rilevino la sussistenza di errori non costituenti falsità nelle dichiarazioni presentate possono convocare l’interessato secondo le disposizioni in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, senza che ciò comporti la sospensione dei termini delle verifiche.\r\nFatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione o di errori dovuti a un’errata interpretazione delle norme ovvero innocui o inutili perché non comportanti alcun ingiusto beneficio o danno, quando un'amministrazione accerti la falsità delle dichiarazioni presentate nel corso del procedimento unico, oltre a trasmettere al SUAPE la proposta di provvedimento secondo la procedura sopra descritta, trasmette direttamente gli atti alla Procura della Repubblica e all'eventuale ordine professionale di appartenenza del soggetto che le ha sottoscritte."},"title":{"it":"Art. 10 – Attività istruttoria e di verifica nei procedimenti in autocertificazione"}}
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