Informazioni sui cookies usati sul sito web
Usiamo i cookies sul nostro sito per migliorare le performances e il contenuto del sito. I cookies ci permettono di fornire una esperienza utente più accurata e canali social media.

Aggiorniamo insieme le Direttive SUAPE 2026

Consultazione pubblica sulla revisione delle Direttive regionali SUAPE e della Tabella dei regimi amministrativi (L.R. 24/2016)
Fase 1 di 1
Termini per la raccolta dei contributi 12/02/2026 - 12/03/2026
Fasi del processo

Art. 11 -Procedimento in Conferenza di Servizi

11.1 – Ambito di applicazione
Il procedimento in autocertificazione è escluso ogni qualvolta:
a) la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa comporti valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione, in particolare per i profili attinenti alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza, ai vincoli paesaggistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, alla tutela ambientale, alla tutela della salute e della pubblica incolumità;
b) la normativa dell'Unione europea imponga l'adozione di provvedimenti amministrativi formali.
Nei casi di cui sopra, è sempre obbligatoria l’indizione di una conferenza di servizi.
In caso di procedimento mediante Conferenza di Servizi non è previsto il rilascio della ricevuta definitiva; all'esito della verifica formale di cui all'art. 33 della Legge, il SUAPE invia la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990.
Non è necessaria la presentazione delle dichiarazioni di conformità relative agli aspetti discrezionali la cui valutazione è rimessa alla Conferenza di Servizi.
Il SUAPE provvede all’indizione della Conferenza di Servizi entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della pratica, salvo quanto previsto dal precedente art. 8. L'avviso di indizione della conferenza di servizi è pubblicato sull'albo pretorio on line dell’Ente presso il quale è istituito il SUAPE e del Comune interessato, per un periodo di quindici giorni consecutivi. Tale pubblicazione assolve ogni onere di pubblicità, previsto dalle normative settoriali applicabili, volto a garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990.
11.2 – Conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona
La conferenza di servizi si svolge di norma in forma semplificata e in modalità asincrona; tale modalità prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta al SUAPE il proprio parere autonomamente, senza la necessità di tenere alcuna seduta.
A tal fine il SUAPE, nell’atto di indizione della conferenza di servizi, comunica alle amministrazioni coinvolte i seguenti elementi:
a) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, fissato in quindici giorni consecutivi dalla ricezione della documentazione inviata dal SUAPE;
b) il termine perentorio entro il quale i soggetti coinvolti devono rendere le proprie determinazioni, fissato in trenta giorni consecutivi decorrenti dalla ricezione della documentazione inviata dal SUAPE o trasmessa automaticamente dal software regionale; sono fatti salvi i differenti termini previsti dal successivo art 18;
c) la data della eventuale riunione in modalità sincrona, da fissarsi entro dieci giorni consecutivi dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento di cui al successivo punto 12.3 e compatibilmente con il preavviso di 3 giorni di cui al punto 11.3.1.
11.2.1 – Integrazioni
Ove sia necessario acquisire documentazione integrativa o chiarimenti, si procede secondo le seguenti modalità:
-l’amministrazione interessata, entro i quindici giorni previsti, formula la richiesta al SUAPE; il decorso del termine per rendere le determinazioni di cui alla precedente lettera b) è sospeso, per tutti i soggetti coinvolti, dalla data della prima richiesta di integrazioni; la richiesta sospende altresì i termini per l’indizione della conferenza, se non ancora avvenuta;
-entro i successivi due giorni lavorativi, il SUAPE provvede a formalizzare la richiesta all’interessato invitandolo a provvedere entro i successivi trenta giorni consecutivi. La richiesta di integrazioni è inviata per conoscenza a tutti i soggetti coinvolti;
-allo stesso modo il SUAPE provvede a formalizzare entro due giorni lavorativi tutte le eventuali richieste pervenute successivamente alla prima da parte di ulteriori soggetti coinvolti, invitando l’interessato a provvedere entro il termine inizialmente fissato;
-entro due giorni dalla ricezione da parte dell’interessato di tutti i documenti richiesti o dal decorso infruttuoso del termine assegnato per provvedere, il SUAPE trasmette a tutti i soggetti coinvolti una comunicazione con le eventuali integrazioni allegate esplicitando la nuova data entro cui rendere le determinazioni e quella della seduta in modalità sincrona; dalla trasmissione ai soggetti coinvolti riprende a decorrere il termine per rendere le determinazioni di cui alla precedente lettera b). Il riavvio dei termini della conferenza non può avvenire prima della scadenza del termine di cui alla lettera a), salvo che non si possano escludere ulteriori richieste di integrazioni. Nel caso in cui uno o più enti coinvolti segnalino motivatamente la carenza degli elementi minimi essenziali per l’effettuazione di qualsiasi verifica, ovvero la necessità di acquisire integrazioni di particolare rilevanza tali da configurare la necessità di una nuova istruttoria, i termini del procedimento e quelli della conferenza di servizi decorrono integralmente dalla data di trasmissione della documentazione integrativa.
Decorso il termine di cui alla lettera a), eventuali richieste di integrazioni tardive non comportano alcun obbligo in capo all’interessato, alcuna sospensione dei termini della fase asincrona della conferenza di servizi e alcun differimento del termine finale di conclusione del procedimento; anche in caso di mancata integrazione da parte dell’interessato, il soggetto coinvolto nella conferenza di servizi è comunque tenuto ad esprimere la propria determinazione entro il termine di conclusione della stessa. In ogni caso, la responsabilità per l’emissione di determinazioni negative fondate unicamente sulla mancata trasmissione delle integrazioni richieste oltre i termini ricade interamente sull’amministrazione che abbia agito in ritardo.
11.2.2 – Espressione dei pareri tecnici
Le determinazioni di cui alla precedente lettera b) sono rese nella forma di parere tecnico privo di natura provvedimentale autonoma, relativo alle sole verifiche di competenza diretta dell'amministrazione, a prescindere dall'esito delle verifiche degli ulteriori soggetti partecipanti alla medesima conferenza. Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:
-devono essere congruamente motivate; -devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso; -in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;
-le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
Nel caso in cui il parere negativo sia fondato sulla sussistenza di una manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della pratica rilevata dalle verifiche di merito, la determinazione può essere redatta in forma semplificata, con una motivazione che può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
In nessun caso ad un Ente partecipante alla conferenza di servizi è consentito subordinare la propria attività istruttoria, la trasmissione della propria determinazione o la partecipazione alla seduta in modalità sincrona alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di un’altra pubblica amministrazione; è possibile richiedere al SUAPE di estendere la conferenza di servizi anche ad altri soggetti al fine di acquisirne il parere.
In nessun caso il SUAPE può sospendere il procedimento per acquisire, al di fuori della conferenza, il parere di un soggetto esterno non inizialmente coinvolto nella conferenza di servizi.
11.2.3 – Scadenza del termine della fase asincrona: chiusura del procedimento
Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro i termini, ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni. Tale principio si applica anche agli atti di competenza di diverse articolazioni del medesimo Ente presso il quale è istituito il SUAPE.
Decorso il termine conclusivo della fase asincrona di cui alla precedente lettera b), i soggetti coinvolti possono trasmettere le proprie determinazioni solo nell’esercizio del potere di autotutela, anche prima dell’adozione del provvedimento finale. Il SUAPE non può essere responsabile per non aver considerato un parere tardivo non espresso nell’esercizio del potere di autotutela.
Recepite le determinazioni di tutte le amministrazioni tenute a esprimersi o scaduto il termine per l’espressione dei pareri:
-qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l’interessato abbia provveduto -se necessario -a recepire le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso e le stesse non comportino la necessità di ulteriori verifiche da parte delle altre amministrazioni coinvolte, il SUAPE adotta direttamente la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza senza necessità di redigere alcun verbale;
-qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso fondati sull’assoluta incompatibilità dell’intervento e non superabili con prescrizioni o modifiche progettuali anche rilevanti, ovvero sulla irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza, laddove tale dissenso sia tale da condizionare l’esito complessivo del procedimento il SUAPE provvede direttamente ad emettere la determinazione di conclusione negativa della conferenza, la quale produce gli effetti della comunicazione di cui all’art. 10bis della legge n. 241/1990; in caso di mancata presentazione di osservazioni il SUAPE non è tenuto all’emissione di alcun ulteriore atto, mentre qualora nei termini di cui al suddetto articolo l’interessato presenti eventuali osservazioni, il SUAPE provvede a trasmetterle agli altri soggetti coinvolti e procede ad una nuova indizione della conferenza di servizi in modalità asincrona, indicando nell’ulteriore determinazione conclusiva definitiva i motivi che hanno portato all’accoglimento o al rigetto delle osservazioni. Nel caso in cui un’amministrazione che originariamente aveva espresso un parere negativo non lo confermi o non si esprima sulle successive osservazioni, esse si considerano accolte senza condizioni e la pronuncia negativa superata, ferme restando le responsabilità di cui all’art. 14/bis, comma 4 della legge n. legge n. 241/1990.
11.3 – Conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona
11.3.1 – Scadenza del termine della fase asincrona: apertura della fase sincrona
Fuori dei casi sopra indicati, e in particolare nei seguenti casi:
se sono pervenuti uno o più atti di dissenso, espressi da qualsiasi soggetto partecipante alla conferenza a prescindere dal proprio ruolo, non fondati sull’assoluta incompatibilità
dell’intervento e superabili con prescrizioni o modifiche progettuali;
se sono pervenuti atti di assenso condizionato a cui l’interessato non si è ancora adeguato con le dovute modifiche e rettifiche progettuali;
se l’interessato ha già provveduto a recepire le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso, ma sono comunque
necessarie ulteriori verifiche da parte degli altri soggetti coinvolti;
se l’interessato durante la fase asincrona ha provveduto spontaneamente all’integrazione o sostituzione di uno o più documenti e, pur non trattandosi di modifiche sostanziali, si ritiene
opportuno consentire un esame contestuale da parte degli altri soggetti coinvolti;
se durante la fase asincrona uno o più cittadini hanno presentato motivate osservazioni e/o opposizioni e si ritengono necessarie ulteriori verifiche da parte degli altri soggetti coinvolti;
se sono pervenuti uno o più atti di dissenso non superabili ma il SUAPE valuta che la conferenza simultanea sia comunque opportuna; il SUAPE, previo invio di una nota di convocazione formale ai soggetti coinvolti e all’interessato, svolge la riunione della conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona nella data fissata in sede di indizione o aggiornata a seguito di sospensione dei termini.
La convocazione della seduta sincrona deve essere inviata dal SUAPE entro due giorni lavorativi dalla conclusione dei termini della fase asincrona, e comunque deve pervenire ai soggetti interessati almeno tre giorni consecutivi prima della data fissata per la seduta. In caso di impossibilità a partecipare alla seduta nella data fissata, i soggetti coinvolti possono richiedere il differimento della seduta entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento della convocazione, proponendo una data alternativa nel rispetto del termine finale di conclusione del procedimento.
11.3.2 – Apertura della fase sincrona in altri casi
Ove necessario, in relazione alla particolare complessità del progetto e della determinazione da assumere, secondo la motivata ed insindacabile valutazione del responsabile del procedimento, il SUAPE può procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona; il SUAPE è tenuto a procedere direttamente in forma sincrona anche a seguito di richiesta motivata dell’interessato o di uno dei soggetti coinvolti, da formularsi entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione, fatti salvi i diversi termini previsti dal successivo art.18. In particolare:
-ove la conferenza fosse stata inizialmente indetta in modalità asincrona, la seduta si tiene nella data preventivamente fissata in sede di indizione o aggiornata a seguito di sospensione dei
termini; -in caso di conferenza di servizi convocata direttamente in modalità sincrona la seduta si svolge entro 30 giorni consecutivi dall’indizione, fatti salvi i differenti termini previsti dal successivo art. 18; i soggetti coinvolti possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti esclusivamente nel termine dieci giorni dalla ricezione della documentazione.
Il SUAPE può altresì procedere alla convocazione della conferenza in modalità sincrona anche prima della scadenza dei termini della fase asincrona, ove durante la stessa fossero pervenuti uno o più pareri negativi o prescrittivi tali da far ritenere comunque necessario l’espletamento della successiva fase sincrona; in tal caso il SUAPE può fissare la seduta in una data antecedente a quella inizialmente comunicata, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. In tali casi la conferenza si può svolgere in più sedute, e può considerarsi acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si fossero espresse, solo una volta decorso integralmente il termine inizialmente fissato per la fase asincrona.
11.3.3 – Seduta unica, rappresentante unico e posizioni giuridicamente prevalenti
La conferenza di servizi in modalità sincrona si svolge in seduta unica, a cui deve essere possibile partecipare con modalità telematiche. Nella seduta non possono essere formulate richieste di integrazioni documentali o di modifiche progettuali evincibili dall'esame della documentazione inizialmente presentata che non siano state evidenziate nei termini.
È possibile aggiornare i lavori della conferenza di servizi ad una ulteriore seduta esclusivamente laddove sia necessario apportare modifiche progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento. La nuova seduta deve svolgersi entro i trenta giorni successivi alla prima, ferma restando la necessità di concludere il procedimento entro i termini di cui al successivo punto 12.3.
Ciascun Ente, amministrazione o organo collegiale convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, comprese le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Qualora in una conferenza siano coinvolte più articolazioni afferenti alla medesima amministrazione o organo collegiale, ove non sia stato designato per tempo il rappresentante unico, ognuna di esse interviene comunque ai lavori della conferenza, ferma restando la necessità che esse portino a sintesi una posizione univoca; resta salva la responsabilità delle singole articolazioni per le specifiche competenze.
All’esito della fase sincrona, il SUAPE considera acquisito, a prescindere dalle determinazioni trasmesse durante la fase asincrona, l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
La decisione è assunta sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai soggetti coinvolti. Al fine di stabilire quali siano le posizioni prevalenti deve tenersi conto del ruolo dei soggetti coinvolti, anche in riferimento al potere che, in base alle norme settoriali, ciascuno di essi può esercitare per condizionare l’esito complessivo del procedimento.
11.4 -Concentrazione dei regimi amministrativi
Qualora nel procedimento unico siano inclusi adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione, le amministrazioni competenti per le verifiche non sono tenute ad esprimere un parere nell’ambito della conferenza di servizi. Tali verifiche devono essere compiute:
-in caso di conferenza asincrona, nei termini di cui alla lettera b) del precedente punto 11.2;
-in caso di conferenza che si svolge direttamente in modalità sincrona, entro la data fissata per la seduta.
Entro i termini di cui sopra deve essere segnalato al SUAPE l'eventuale esito negativo delle verifiche, affinché ogni atto conseguente confluisca nella determinazione motivata di conclusione del procedimento. Nel caso in cui tutte le amministrazioni tenute ad esprimersi abbiano trasmesso le proprie determinazioni prima del termine di conclusione della fase asincrona, nel provvedimento unico è dato atto del termine residuo per l’effettuazione delle verifiche.
La necessità di integrazioni documentali può essere segnalata entro il termine di cui alla lettera a) del punto 11.2.
Ove si svolgano una o più sedute in modalità sincrona per concordare con l’interessato modifiche progettuali utili ad evitare l’esito negativo del procedimento, il SUAPE estende la convocazione anche 27 alle amministrazioni competenti per le verifiche sulle autocertificazioni, al fine di segnalare eventuali difformità del progetto modificato relative agli aspetti di propria competenza.
Numero di Appoggi0

Riferimento: spar-PROP-2026-02-160
Versione 1 (di 1) vedi altre versioni

Condividi link:

Se vuoi condividere un'anteprima di questa consultazione nella tua pagina puoi incollare questo codice:

<script src="https://sardegnapartecipa.regione.sardegna.it/processes/nuovedirettiveSUAPE/f/105/proposals/160/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://sardegnapartecipa.regione.sardegna.it/processes/nuovedirettiveSUAPE/f/105/proposals/160/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Sto caricando i commenti ...

Aggiungi il tuo commento

Accedi o Registrati per aggiungere il tuo commento.

Sto caricando i commenti ...

Devi abilitare tutti i cookies per vedere questo contenuto.

Cambia i settaggi cookies