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Art. 13 -Dichiarazioni di inizio, fine lavori e agibilità
Nei casi previsti dalle norme vigenti, l’inizio e la fine dei lavori edilizi sono comunicati al SUAPE attraverso l’apposita funzionalità informatica di comunicazione sulla pratica con cui è stato conseguito il titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori, e non necessitano del rilascio di alcuna ricevuta da parte del SUAPE.
Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori è trasmessa al SUAPE un’apposita dichiarazione con la quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, resa dal direttore dei lavori o da un altro tecnico abilitato all'esercizio della professione con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001. Essa è immediatamente efficace ed abilita all’utilizzo dell’immobile sin dalla data della sua trasmissione al SUAPE.
La dichiarazione di agibilità deve essere presentata al SUAPE esclusivamente in formato digitale, secondo quanto previsto dai precedenti articoli per i procedimenti in autocertificazione.
Nei soli casi di cui all’art. 7 quater della L.R. n. 23/1985, che prevedono la possibilità di conseguire l’agibilità in deroga ai requisiti igienico sanitari ordinari, si applica il procedimento in conferenza di servizi.
La dichiarazione di agibilità deve essere presentata attraverso una nuova pratica. Alle dichiarazioni di agibilità si estendono anche le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8.
31 La SCIA di prevenzione incendi, ove dovuta e non presentata in precedenza, è trasmessa contestualmente alla dichiarazione di agibilità.
Nei casi in cui il titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività sia conseguito contestualmente a quello per la realizzazione o la modifica dell’immobile in cui l’attività è esercitata, la sua efficacia è sospesa fino alla trasmissione della dichiarazione di agibilità; contestualmente all’agibilità deve essere trasmessa la dichiarazione autocertificativa relativa a tutti i restanti adempimenti eventualmente necessari per poter esercitare l’attività, a completamento del titolo abilitativo originario. La pratica deve essere inoltrata a tutti gli enti coinvolti nel procedimento con cui è stato conseguito il titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività. In tali casi, gli eventuali termini di decadenza del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività decorrono dalla data in cui lo stesso acquisisce piena efficacia a seguito dell’espletamento di quanto sopra specificato.
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