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L’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. n. 59/2013 si applica alle categorie di imprese di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 nonché agli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, e non si estende ai restanti interventi ricompresi nel campo di competenza del SUAPE.
L’autorità competente al rilascio dell’AUA è:
il SUAPE, nei casi in cui tutti i titoli abilitativi ambientali che vi confluiscono siano di competenza comunale;
la Provincia, ove vi sia almeno un titolo abilitativo ambientale che vi confluisce di competenza provinciale.
Sono fatte salve le attribuzioni dei singoli soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, così come previste dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).
In tutti i casi in cui sia necessario il rilascio dell’AUA, si segue il procedimento in conferenza di servizi di cui al precedente art 11. Limitatamente alle fattispecie comprendenti l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano i termini di svolgimento della conferenza di servizi di cui agli artt. 14/bis, comma 2 e 14/ter, comma 2 della Legge n. 241/1990 e per l’emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento il SUAPE deve comunque attendere il parere dell’autorità competente in materia di emissioni in atmosfera.
L’AUA è adottata dall’autorità competente mediante l’espressione del parere nella conferenza di servizi indetta dal SUAPE, a cui partecipano anche i singoli soggetti competenti in materia ambientale, e confluisce nella determinazione motivata di conclusione del procedimento.
Il provvedimento unico rilasciato dal SUAPE e comprendente l’AUA deve essere trasmesso all’Assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente, ADIS, ARPAS e ASL.
I gestori degli impianti hanno facoltà di non avvalersi dell'AUA:
a) nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, ove si tratti di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale; tali casi comprendono tutti quelli in cui è applicabile il procedimento in autocertificazione di cui all’art. 34 della Legge ;
b) nei procedimenti in conferenza di servizi per i quali i titoli abilitativi di cui all'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 necessari per l'attività, ricadano nei casi di cui alla lettera a);
c) per le attività temporanee di durata non superiore a sei mesi, a prescindere dalla tipologia del procedimento;
d) nei casi in cui l'unico titolo abilitativo di cui all'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, necessario per l'attività, sia relativo all'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), a prescindere dalla tipologia del procedimento.
All’AUA si applicano le comuni regole stabilite dalla Legge per superare l’inerzia delle Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.
In caso di attività esistenti e già in possesso di singoli titoli abilitativi di natura ambientale conseguiti secondo le disposizioni del d.lgs. n° 152/2006, l’AUA non può essere richiesta prima della scadenza di un titolo abilitativo che confluisce nell’AUA stessa.
In tale evenienza:
-nel caso in cui l’attività nel suo complesso, in fase di primo avvio, non sia soggetta all’obbligo di AUA, è possibile procedere al rinnovo dei singoli titoli abilitativi in scadenza mediante una
procedura in autocertificazione;
-nel caso in cui l’attività nel suo complesso, in fase di primo avvio, sia soggetta all’obbligo di AUA, alla scadenza del primo titolo abilitativo ambientale è obbligatorio richiedere l’AUA, anche
se il singolo titolo potrebbe essere di per sé rinnovabile in autocertificazione.
In caso di modifiche sostanziali in attività già in possesso dell’AUA, tra cui vanno sicuramente ricompresi tutti i casi in cui è necessaria l’acquisizione di un nuovo titolo abilitativo ambientale di natura discrezionale, il procedimento da seguire è il medesimo previsto per il primo rilascio dell’AUA.
Costituiscono modifiche non sostanziali quelle per le quali è autocertificabile la sussistenza dei requisiti previsti per l’intervento, secondo i criteri stabiliti dalla Legge e riportati nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B). Ai casi di modifiche non sostanziali si applica il procedimento in autocertificazione a 0 giorni, ferma restando la facoltà per l’autorità competente di intervenire entro 30 giorni per vietare la modifica e sottoporla al regime delle modifiche sostanziali.
Il procedimento da seguire per il rinnovo dell’AUA è descritto dall’art. 5 del d.P.R. n° 59/2013 e trova applicazione anche in ambito regionale, fermo restando il fatto che il procedimento da seguire è il medesimo previsto per il primo rilascio dell’AUA.
Il comma 7 dell’art 4 del D.P.R. 59/2013 si può applicare solo nei casi in cui l’AUA -comprendente l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006 -è l’unico titolo abilitativo richiesto nel procedimento. In tali casi, la Provincia provvede autonomamente all’indizione di una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/1990, e all’adozione dell’AUA in forma provvedimentale, mentre il SUAPE provvede successivamente al rilascio del titolo. Ai sensi dell’art. 31, comma 1 della Legge, tale procedura è applicabile solo ai casi in cui l’iniziativa imprenditoriale non necessiti di ulteriori titoli abilitativi di qualsiasi natura, e non alle fattispecie in cui l’imprenditore, frazionando artificiosamente l’iter amministrativo, si limitasse a richiedere solo il rilascio dell’AUA.
Non rientrano nel campo di applicazione dell’AUA:
-gli scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura;
-l’autorizzazione preliminare allo scarico.
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Limitatamente alle fattispecie comprendenti l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano i termini di svolgimento della conferenza di servizi di cui agli artt. 14/bis, comma 2 e 14/ter, comma 2 della Legge n. 241/1990 e per l’emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento il SUAPE deve comunque attendere il parere dell’autorità competente in materia di emissioni in atmosfera.\r\nL’AUA è adottata dall’autorità competente mediante l’espressione del parere nella conferenza di servizi indetta dal SUAPE, a cui partecipano anche i singoli soggetti competenti in materia ambientale, e confluisce nella determinazione motivata di conclusione del procedimento.\r\nIl provvedimento unico rilasciato dal SUAPE e comprendente l’AUA deve essere trasmesso all’Assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente, ADIS, ARPAS e ASL.\r\nI gestori degli impianti hanno facoltà di non avvalersi dell'AUA:\r\na) nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, ove si tratti di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale; tali casi comprendono tutti quelli in cui è applicabile il procedimento in autocertificazione di cui all’art. 34 della Legge ;\r\nb) nei procedimenti in conferenza di servizi per i quali i titoli abilitativi di cui all'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 necessari per l'attività, ricadano nei casi di cui alla lettera a);\r\nc) per le attività temporanee di durata non superiore a sei mesi, a prescindere dalla tipologia del procedimento;\r\nd) nei casi in cui l'unico titolo abilitativo di cui all'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, necessario per l'attività, sia relativo all'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), a prescindere dalla tipologia del procedimento.\r\nAll’AUA si applicano le comuni regole stabilite dalla Legge per superare l’inerzia delle Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.\r\nIn caso di attività esistenti e già in possesso di singoli titoli abilitativi di natura ambientale conseguiti secondo le disposizioni del d.lgs. n° 152/2006, l’AUA non può essere richiesta prima della scadenza di un titolo abilitativo che confluisce nell’AUA stessa.\r\nIn tale evenienza:\r\n-nel caso in cui l’attività nel suo complesso, in fase di primo avvio, non sia soggetta all’obbligo di AUA, è possibile procedere al rinnovo dei singoli titoli abilitativi in scadenza mediante una\r\nprocedura in autocertificazione;\r\n-nel caso in cui l’attività nel suo complesso, in fase di primo avvio, sia soggetta all’obbligo di AUA, alla scadenza del primo titolo abilitativo ambientale è obbligatorio richiedere l’AUA, anche\r\nse il singolo titolo potrebbe essere di per sé rinnovabile in autocertificazione.\r\nIn caso di modifiche sostanziali in attività già in possesso dell’AUA, tra cui vanno sicuramente ricompresi tutti i casi in cui è necessaria l’acquisizione di un nuovo titolo abilitativo ambientale di natura discrezionale, il procedimento da seguire è il medesimo previsto per il primo rilascio dell’AUA.\r\nCostituiscono modifiche non sostanziali quelle per le quali è autocertificabile la sussistenza dei requisiti previsti per l’intervento, secondo i criteri stabiliti dalla Legge e riportati nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B). Ai casi di modifiche non sostanziali si applica il procedimento in autocertificazione a 0 giorni, ferma restando la facoltà per l’autorità competente di intervenire entro 30 giorni per vietare la modifica e sottoporla al regime delle modifiche sostanziali.\r\nIl procedimento da seguire per il rinnovo dell’AUA è descritto dall’art. 5 del d.P.R. n° 59/2013 e trova applicazione anche in ambito regionale, fermo restando il fatto che il procedimento da seguire è il medesimo previsto per il primo rilascio dell’AUA.\r\nIl comma 7 dell’art 4 del D.P.R. 59/2013 si può applicare solo nei casi in cui l’AUA -comprendente l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006 -è l’unico titolo abilitativo richiesto nel procedimento. In tali casi, la Provincia provvede autonomamente all’indizione di una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/1990, e all’adozione dell’AUA in forma provvedimentale, mentre il SUAPE provvede successivamente al rilascio del titolo. Ai sensi dell’art. 31, comma 1 della Legge, tale procedura è applicabile solo ai casi in cui l’iniziativa imprenditoriale non necessiti di ulteriori titoli abilitativi di qualsiasi natura, e non alle fattispecie in cui l’imprenditore, frazionando artificiosamente l’iter amministrativo, si limitasse a richiedere solo il rilascio dell’AUA.\r\nNon rientrano nel campo di applicazione dell’AUA:\r\n-gli scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura;\r\n-l’autorizzazione preliminare allo scarico."},"title":{"it":"Art. 19 -Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)"}}
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