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Art. 20 -Denuncia per le opere in cemento armato e a struttura metallica
A decorrere dalla data di cui al successivo art. 25, la denuncia di cui all'art. 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è presentata esclusivamente al SUAPE per tutti i procedimenti rientranti nella propria competenza.
La denuncia deve essere trasmessa attraverso l’apposita funzionalità di comunicazione sulla pratica edilizia a cui si riferisce, ovvero in allegato alla dichiarazione di agibilità.
Con le stesse modalità si provvede al deposito dei progetti di variante alle opere strutturali che si intendono introdurre nel corso dei lavori, della relazione a struttura ultimata e del certificato di collaudo statico.
I documenti sono depositati sul software regionale di gestione delle pratiche online, a cui accede l’ufficio tecnico regionale per gli adempimenti connessi all’archiviazione e alla conservazione a norma.
Per gli interventi edilizi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del titolo I della parte II della Legge, per i quali sia già stata presentata la denuncia di cui all’art. 65, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, i documenti successivi sono presentati secondo le modalità previgenti. Analogamente si procede secondo le modalità previgenti in tutti i casi di deposito di documenti relativi ad interventi edilizi il cui titolo abilitativo non è stato conseguito presso il SUAP o SUAPE, salvo il caso di presentazione contestuale della dichiarazione di agibilità.
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