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+["Il procedimento unico non esclude il pagamento delle spese e dei diritti dovuti dall’interessato al SUAPE e agli altri soggetti coinvolti per la richiesta di autorizzazioni, nulla-osta o pareri comunque denominati sostituiti dalla dichiarazione autocertificativa, previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse.\nPossono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria per l'attività propria del SUAPE la cui misura non sia superiore a quella stabilita dalla giunta regionale con apposita deliberazione.\nPer ogni procedimento gli oneri istruttori possono essere richiesti per una sola volta, indipendentemente dal fatto che nel corso dello stesso vi siano integrazioni, sostituzioni e rettifiche progettuali comunque configurate.\nNon è possibile richiedere il pagamento di oneri e diritti di cui non sia stata data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente interessato ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 126/2016.\nIl SUAPE fornisce gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione al procedimento unico, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.\nNelle more dell’attivazione di un sistema di pagamento telematico unificato l’interessato è tenuto a procedere al pagamento delle spese e dei diritti previsti dalle disposizioni vigenti secondo le modalità ordinarie, e ad allegare copia delle ricevute dei pagamenti stessi.\nQuando prevista, l’imposta di bollo è assolta unitariamente per tutti i titoli abilitativi compresi nell’intervento, in modalità virtuale o con le modalità di cui al D.M. 10 novembre 2011 e s.m.i..\nIl permesso di costruire comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, il cui calcolo è allegato alla dichiarazione autocertificativa. Il mancato pagamento degli oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo. Nei procedimenti in autocertificazione, i termini temporali di validità del titolo edilizio decorrono dalla data in cui l'intervento può essere iniziato secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1 della Legge.\nNei procedimenti in conferenza di servizi, il SUAPE adotta il provvedimento finale condizionando l'efficacia del titolo alla presentazione della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli oneri dovuti; i termini temporali di validità del titolo decorrono comunque dalla data di rilascio del provvedimento.\nPer i procedimenti conclusi con oltre quindici giorni di ritardo l'interessato ha diritto al rimborso integrale dei diritti di istruttoria corrisposti per l'attività propria del SUAPE. La disposizione trova applicazione, in particolare:\n. in caso di procedimenti in conferenza di servizi, ove il provvedimento unico sia emesso con oltre 15 giorni di ritardo, fatti salvi i casi nei quali il SUAPE è tenuto ad attendere il rilascio degli atti di assenso di cui al precedente art.17;\n. in caso di procedimenti in autocertificazione, ove il SUAPE rilasci la ricevuta definitiva con oltre 15 giorni di ritardo."]
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+["Il procedimento unico non esclude il pagamento delle spese e dei diritti dovuti dall’interessato al SUAPE e agli altri soggetti coinvolti per la richiesta di autorizzazioni, nulla-osta o pareri comunque denominati sostituiti dalla dichiarazione autocertificativa, previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse.\nPossono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria per l'attività propria del SUAPE la cui misura non sia superiore a quella stabilita dalla giunta regionale con apposita deliberazione.\nPer ogni procedimento gli oneri istruttori possono essere richiesti per una sola volta, indipendentemente dal fatto che nel corso dello stesso vi siano integrazioni, sostituzioni e rettifiche progettuali comunque configurate.\nNon è possibile richiedere il pagamento di oneri e diritti di cui non sia stata data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente interessato ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 126/2016.\nIl SUAPE fornisce gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione al procedimento unico, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.\nNelle more dell’attivazione di un sistema di pagamento telematico unificato l’interessato è tenuto a procedere al pagamento delle spese e dei diritti previsti dalle disposizioni vigenti secondo le modalità ordinarie, e ad allegare copia delle ricevute dei pagamenti stessi.\nQuando prevista, l’imposta di bollo è assolta unitariamente per tutti i titoli abilitativi compresi nell’intervento, in modalità virtuale o con le modalità di cui al D.M. 10 novembre 2011 e s.m.i..\nIl permesso di costruire comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, il cui calcolo è allegato alla dichiarazione autocertificativa. Il mancato pagamento degli oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo. Nei procedimenti in autocertificazione, i termini temporali di validità del titolo edilizio decorrono dalla data in cui l'intervento può essere iniziato secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1 della Legge.\nNei procedimenti in conferenza di servizi, il SUAPE adotta il provvedimento finale condizionando l'efficacia del titolo alla presentazione della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli oneri dovuti; i termini temporali di validità del titolo decorrono comunque dalla data di rilascio del provvedimento.\nPer i procedimenti conclusi con oltre quindici giorni di ritardo l'interessato ha diritto al rimborso integrale dei diritti di istruttoria corrisposti per l'attività propria del SUAPE. La disposizione trova applicazione, in particolare:\n. in caso di procedimenti in conferenza di servizi, ove il provvedimento unico sia emesso con oltre 15 giorni di ritardo, fatti salvi i casi nei quali il SUAPE è tenuto ad attendere il rilascio degli atti di assenso di cui al precedente art.17;\n. in caso di procedimenti in autocertificazione, ove il SUAPE rilasci la ricevuta definitiva con oltre 15 giorni di ritardo."]
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+["Il procedimento unico non esclude il pagamento delle spese e dei diritti dovuti dall’interessato al SUAPE e agli altri soggetti coinvolti per la richiesta di autorizzazioni, nulla-osta o pareri comunque denominati sostituiti dalla dichiarazione autocertificativa, previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse.\nPossono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria per l'attività propria del SUAPE la cui misura non sia superiore a quella stabilita dalla giunta regionale con apposita deliberazione.\nPer ogni procedimento gli oneri istruttori possono essere richiesti per una sola volta, indipendentemente dal fatto che nel corso dello stesso vi siano integrazioni, sostituzioni e rettifiche progettuali comunque configurate.\nNon è possibile richiedere il pagamento di oneri e diritti di cui non sia stata data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente interessato ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 126/2016.\nIl SUAPE fornisce gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione al procedimento unico, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.\nNelle more dell’attivazione di un sistema di pagamento telematico unificato l’interessato è tenuto a procedere al pagamento delle spese e dei diritti previsti dalle disposizioni vigenti secondo le modalità ordinarie, e ad allegare copia delle ricevute dei pagamenti stessi.\nQuando prevista, l’imposta di bollo è assolta unitariamente per tutti i titoli abilitativi compresi nell’intervento, in modalità virtuale o con le modalità di cui al D.M. 10 novembre 2011 e s.m.i..\nIl permesso di costruire comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, il cui calcolo è allegato alla dichiarazione autocertificativa. Il mancato pagamento degli oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo. Nei procedimenti in autocertificazione, i termini temporali di validità del titolo edilizio decorrono dalla data in cui l'intervento può essere iniziato secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1 della Legge.\nNei procedimenti in conferenza di servizi, il SUAPE adotta il provvedimento finale condizionando l'efficacia del titolo alla presentazione della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli oneri dovuti; i termini temporali di validità del titolo decorrono comunque dalla data di rilascio del provvedimento.\nPer i procedimenti conclusi con oltre quindici giorni di ritardo l'interessato ha diritto al rimborso integrale dei diritti di istruttoria corrisposti per l'attività propria del SUAPE. La disposizione trova applicazione, in particolare:\n. in caso di procedimenti in conferenza di servizi, ove il provvedimento unico sia emesso con oltre 15 giorni di ritardo, fatti salvi i casi nei quali il SUAPE è tenuto ad attendere il rilascio degli atti di assenso di cui al precedente art.17;\n. in caso di procedimenti in autocertificazione, ove il SUAPE rilasci la ricevuta definitiva con oltre 15 giorni di ritardo."]
Eliminazioni
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Aggiunte
+["Il procedimento unico non esclude il pagamento delle spese e dei diritti dovuti dall’interessato al SUAPE e agli altri soggetti coinvolti per la richiesta di autorizzazioni, nulla-osta o pareri comunque denominati sostituiti dalla dichiarazione autocertificativa, previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse.\nPossono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria per l'attività propria del SUAPE la cui misura non sia superiore a quella stabilita dalla giunta regionale con apposita deliberazione.\nPer ogni procedimento gli oneri istruttori possono essere richiesti per una sola volta, indipendentemente dal fatto che nel corso dello stesso vi siano integrazioni, sostituzioni e rettifiche progettuali comunque configurate.\nNon è possibile richiedere il pagamento di oneri e diritti di cui non sia stata data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente interessato ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 126/2016.\nIl SUAPE fornisce gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione al procedimento unico, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.\nNelle more dell’attivazione di un sistema di pagamento telematico unificato l’interessato è tenuto a procedere al pagamento delle spese e dei diritti previsti dalle disposizioni vigenti secondo le modalità ordinarie, e ad allegare copia delle ricevute dei pagamenti stessi.\nQuando prevista, l’imposta di bollo è assolta unitariamente per tutti i titoli abilitativi compresi nell’intervento, in modalità virtuale o con le modalità di cui al D.M. 10 novembre 2011 e s.m.i..\nIl permesso di costruire comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, il cui calcolo è allegato alla dichiarazione autocertificativa. Il mancato pagamento degli oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo. Nei procedimenti in autocertificazione, i termini temporali di validità del titolo edilizio decorrono dalla data in cui l'intervento può essere iniziato secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1 della Legge.\nNei procedimenti in conferenza di servizi, il SUAPE adotta il provvedimento finale condizionando l'efficacia del titolo alla presentazione della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli oneri dovuti; i termini temporali di validità del titolo decorrono comunque dalla data di rilascio del provvedimento.\nPer i procedimenti conclusi con oltre quindici giorni di ritardo l'interessato ha diritto al rimborso integrale dei diritti di istruttoria corrisposti per l'attività propria del SUAPE. La disposizione trova applicazione, in particolare:\n. in caso di procedimenti in conferenza di servizi, ove il provvedimento unico sia emesso con oltre 15 giorni di ritardo, fatti salvi i casi nei quali il SUAPE è tenuto ad attendere il rilascio degli atti di assenso di cui al precedente art.17;\n. in caso di procedimenti in autocertificazione, ove il SUAPE rilasci la ricevuta definitiva con oltre 15 giorni di ritardo."]