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Art. 5 – Unicità del titolo abilitativo e del punto di contatto
5.1 – Unicità del titolo abilitativo
Ai sensi dell’art. 31 della Legge, il procedimento è unico. Presso il SUAPE si acquisisce un titolo abilitativo unico, nella forma dell’autocertificazione o del provvedimento, che in ogni caso ricomprende tutti gli atti abilitativi e di assenso previsti dalle singole normative settoriali per la realizzazione di una determinata iniziativa privata. Restano ferme le distinte competenze e le distinte responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti, da esercitarsi secondo le modalità previste dalla Legge e descritte in dettaglio nelle presenti Direttive.
Non è ammesso il frazionamento del procedimento in più iter, anche se gestiti dallo stesso SUAPE, per l'acquisizione in momenti distinti dei titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.
Non è considerato frazionamento la presentazione di più pratiche riferite al medesimo immobile o alla medesima attività, riferite a iniziative fra loro indipendenti poste in essere in momenti distinti, tra le quali:
-interventi edilizi seguiti dall’esercizio dell’attività sul medesimo immobile; -interventi edilizi frazionabili in più stralci esecutivi; -occupazioni di suolo pubblico necessarie per la realizzazione di interventi edilizi già legittimati; -installazione di insegne successive all’avvio dell’attività; -varianti edilizie in corso d’opera; -aggiunta o eliminazione di un’attività presso un esercizio esistente.
La presentazione di una pratica SUAPE che non contempli tutti gli adempimenti amministrativi e i titoli abilitativi previsti dalle norme settoriali necessari per l’effettuazione dell’intervento comporta l’irricevibilità della stessa, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 8 relativamente ai contenuti formali della verifica e alla possibilità di regolarizzazione della pratica. Ove il SUAPE non ne dichiari l’irricevibilità, un procedimento unico non onnicomprensivo comporta l’acquisizione dei soli titoli abilitativi settoriali indicati nella pratica presentata.
5.2 – Unicità del punto di contatto
Il SUAPE competente per territorio è l’interlocutore unico del privato per l’espletamento di tutti gli adempimenti di cui all’art. 3.
Gli altri uffici comunali e le Amministrazioni Pubbliche diverse dal Comune dichiarano l’irricevibilità delle pratiche inerenti il procedimento unico ad essi inoltrate, invitando l’interessato a presentare la pratica al SUAPE.
In ogni caso, gli altri uffici comunali e le Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel procedimento unico non possono trasmettere all’interessato atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati.
In caso di interventi insistenti nel territorio di riferimento di più di un SUAPE, la pratica dovrà essere presentata presso il SUAPE competente sul territorio nel quale è ubicata la porzione più rilevante dell’impianto o -in caso tale ripartizione non sia chiaramente individuabile -in uno qualsiasi dei SUAPE interessati; quest’ultimo provvederà a indirizzare la pratica ai restanti Enti coinvolti per le verifiche di competenza.
Per le attività economiche produttive di beni e servizi delocalizzate e prive di impianto stabile, la dichiarazione autocertificativa dovrà essere presentata presso il SUAPE del territorio in cui la società ha la sede legale, ovvero presso il SUAPE del territorio di residenza del titolare della ditta individuale, ovvero presso il SUAPE del territorio dove si intende avviare e/o svolgere l’attività.
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