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Aggiorniamo insieme le Direttive SUAPE 2026

Consultazione pubblica sulla revisione delle Direttive regionali SUAPE e della Tabella dei regimi amministrativi (L.R. 24/2016)
Fase 1 di 1
Termini per la raccolta dei contributi 12/02/2026 - 12/03/2026
Fasi del processo

Art. 6 – Presentazione della pratica

6.1 – Invio telematico
Il procedimento unico ha inizio con la presentazione telematica della pratica SUAPE tramite le seguenti modalità:
di norma, la pratica va presentata al SUAPE tramite il software regionale;
nel caso in cui la SCIA sia contestuale a Comunicazione Unica, la pratica deve essere inviata tramite il sistema informativo messo a disposizione dal Registro Imprese;
nel caso in cui il software non sia temporaneamente disponibile, in caso di urgenza la pratica può essere inviata alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata) del SUAPE.
Tutte le pratiche inviate a mezzo PEC devono essere comunque regolarizzate a cura dell’interessato mediante caricamento sul software regionale, nei termini di cui al successivo art. 8.
La pratica presentata al SUAPE e i documenti relativi al procedimento unico sono contrassegnati da un codice univoco. Ogni pratica può essere registrata una sola volta sul protocollo di ciascuno degli enti coinvolti, con l’indicazione del codice univoco. Ad eccezione dei provvedimenti, non è pertanto necessario protocollare le singole comunicazioni che intercorrono tra il SUAPE, l’interessato e gli enti coinvolti nel procedimento unico, la cui registrazione e conservazione sono assicurati dal sistema informatico SUAPE nel rispetto della legislazione e delle regole tecniche vigenti.
6.2 – Procura speciale
La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge.
La procura speciale può essere conferita:
-per la firma, nel caso in cui un soggetto conferisca procura ad un terzo per l’apposizione della sua firma digitale in luogo della propria. La procura per la firma è personale e deve essere resa da ciascun soggetto che deleghi la sottoscrizione digitale a un terzo;
-per la trasmissione, nel caso in cui l’interessato deleghi ad un terzo l’invio della pratica. La procura alla trasmissione può essere resa dal solo intestatario della pratica, in quanto non è necessaria alcuna delega da parte degli ulteriori eventuali soggetti tenuti alla sottoscrizione di uno o più documenti allegati alla pratica.
In caso di procura per la firma, la pratica deve contenere l’apposito modulo recante la firma autografa del delegante, accompagnato da un documento d’identità dello stesso.
Non può essere richiesta la presentazione della copia digitale del documento d’identità dei soggetti che provvedano alla sottoscrizione di documenti con la propria firma digitale.
Il procuratore ha l’obbligo di custodire presso il proprio domicilio, per un periodo minimo di dieci anni, una copia cartacea firmata in originale dal delegante di ogni documento sul quale abbia apposto la propria firma digitale in nome e per conto dello stesso. Il procuratore non può essere considerato in alcun modo responsabile delle dichiarazioni sottoscritte in nome e per conto del delegante, salvo il caso in cui non sia in grado di esibire la copia cartacea delle medesime dichiarazioni.
La procura speciale è valida per una sola pratica e si estende a tutte le integrazioni e comunicazioni che intervengono in qualsiasi fase del medesimo procedimento; in qualunque momento il delegante può revocare la procura ed eventualmente incaricare un nuovo procuratore.
Per ricoprire il ruolo di procuratore alla firma o alla trasmissione non è richiesto alcun requisito soggettivo.
Il SUAPE e le altre amministrazioni pubbliche possono offrire il servizio di procura speciale, incaricando a tal fine uno o più dipendenti o soggetti esterni convenzionati allo svolgimento delle relative funzioni.
6.3 – Elementi essenziali della pratica: modulistica, allegati, dichiarazioni
Il procedimento unico è avviato con la presentazione al SUAPE di una dichiarazione autocertificativa, che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti per la realizzazione dell'intervento. La dichiarazione autocertificativa – qualora necessario – deve essere corredata da:
le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
le dichiarazioni di conformità rese da tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente, in particolare relativamente agli aspetti edilizi e urbanistici e a quelli in materia igienico-sanitaria, ambientale e di sicurezza, quando tale conformità dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti, disposizioni amministrative o piani e programmi settoriali;
gli elaborati progettuali amministrazioni coinvolte. necessari per consentire le verifiche di competenza delle Direttive SUAPE
Le dichiarazioni di conformità sono necessarie, come esplicitato nella tabella di Ricognizione dei regimi
amministrativi in ambito SUAPE (allegato B), nei seguenti casi:
-ove una disposizione normativa ne preveda espressamente la necessità;
-nei casi in cui le autorizzazioni previste dalle norme settoriali siano sostituite dal procedimento in autocertificazione e siano previste verifiche connesse con aspetti edilizio-urbanistici, igienico-sanitari, ambientali e di sicurezza, compresi i casi in cui l’esercizio di un’attività sia subordinato al rispetto di disposizioni di programmazione settoriale attinenti ai medesimi aspetti.
Le dichiarazioni di conformità sono redatte da un tecnico abilitato, iscritto al relativo ordine/collegio professionale, il quale ha l’onere di verificare che l’oggetto della dichiarazione di conformità rientri interamente nel campo di competenza individuato dalla propria abilitazione professionale. Nella medesima pratica possono essere presenti più dichiarazioni di conformità, anche sottoscritte da tecnici diversi, purché complessivamente venga attestata la piena conformità dell’intero intervento rispetto a tutte le norme applicabili. Per la sottoscrizione delle dichiarazioni di conformità non è prevista la necessità di una specifica polizza assicurativa; sono fatti salvi gli obblighi previsti a riguardo da altre disposizioni.
Il SUAPE non è tenuto a verificare la competenza del tecnico asseverante; in caso di dubbi l’ufficio titolare delle verifiche di merito può inoltrare la pratica all'ordine/collegio di riferimento, per i controlli e gli eventuali adempimenti di competenza.
Per tutti gli interventi edilizi deve essere asseverata la piena conformità dell’intervento con gli strumenti urbanistici vigenti e l’assenza di contrasto con quelli eventualmente adottati.
Per la presentazione della pratica SUAPE deve essere utilizzata la modulistica regionale; l’utilizzo di modulistica difforme può essere ammesso dal SUAPE solo a parità di contenuti.
Il SUAPE e gli altri soggetti coinvolti non possono richiedere la presentazione di una modulistica ulteriore rispetto a quella regionale, e non possono richiedere documenti allegati diversi da quelli indicati in essa. Sono fatti salvi gli ulteriori dati, le dichiarazioni e gli allegati previsti da eventuali regolamenti locali purché pubblicati sui siti istituzionali ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 126/2016, nonché la modulistica relativa a casistiche non contemplate da quella regionale.
È sempre obbligatorio per l’interessato indicare un domicilio elettronico dove ricevere qualsiasi notifica o comunicazione inerente il procedimento unico. È possibile indicare quale domicilio elettronico l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto intestatario della pratica o un altro indirizzo PEC a cui comunque l’interessato possa accedere.
6.4 – Ritiro o modifica dell’intestatario della pratica
Qualora l’intervento o l’attività oggetto della dichiarazione autocertificativa non siano già stati avviati, in qualunque fase del procedimento unico l’interessato può rinunciare al titolo e ai suoi effetti giuridici dandone semplice comunicazione al SUAPE, il quale provvederà a informare tutti i soggetti coinvolti e ad archiviare la pratica senza alcuna ulteriore formalità.
Qualora l’intervento o l’attività siano già stati avviati, la rinuncia al titolo abilitativo comporta l’obbligo in capo all’interessato di attivare le eventuali ulteriori procedure previste dalle norme vigenti; sono in ogni caso fatti salvi gli effetti già prodotti dal titolo abilitativo e le responsabilità connesse alle dichiarazioni rese nella pratica.
La modifica dell’intestatario della pratica che intervenga nel corso del procedimento unico e prima dell’acquisizione del titolo abilitativo comporta la necessità di presentare una dichiarazione sottoscritta dal soggetto subentrante, allegando i soli documenti modificati; ove l’interessato dichiari l’assenza di modifiche progettuali, sono fatti salvi i termini del procedimento originario e gli atti istruttori già compiuti, salvo che il cambio di intestazione non comporti la necessità di specifiche verifiche sui requisiti del nuovo soggetto.
Numero di Appoggi0

Riferimento: spar-PROP-2026-02-155
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