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Art. 8 – Ricezione della pratica, verifica formale e trasmissione della documentazione
8.1 – Rilascio della ricevuta automatica
All’atto della presentazione della pratica, il software regionale rilascia una ricevuta automatica che ne attesta la presentazione e la presa in carico da parte del sistema.
Se le pratiche sono trasmesse al SUAPE attraverso i canali indicati al precedente art. 6, diversi dal software regionale, l'attestazione di corretta trasmissione, comunque denominata, è equivalente alla ricevuta automatica.
8.2 – Verifica formale
Entro il termine di due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE effettua il controllo formale sulla documentazione presentata.
Sono considerati lavorativi, a prescindere dall’effettiva presenza in servizio dei dipendenti, tutti i giorni non festivi dal lunedì al venerdì.
Il controllo formale consiste nel verificare che la dichiarazione autocertificativa sia completa e non difetti di elementi essenziali che ne determinino la manifesta irricevibilità, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
la competenza del SUAPE a ricevere la pratica;
l’interesse ad agire e la qualificazione giuridica dell’interessato;
la sussistenza degli elementi essenziali della pratica di cui al paragrafo 3 del precedente art. 6, ed in particolare:
-la corretta, completa e coerente compilazione degli elementi essenziali della modulistica immediatamente evincibili dalle regole di compilazione dei moduli medesimi;
-l’effettiva presenza di tutte le attestazioni di conformità dichiarate; -la presenza degli allegati e dei documenti richiesti per la verifica di conformità dell’intervento come evincibili dalla modulistica compilata.
Nella fase di verifica formale non è previsto alcun controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, né sull’effettiva conformità dell’intervento alle norme vigenti. Qualora in sede di verifica formale l’ufficio SUAPE rilevi o comunque venga a conoscenza dell’assenza di uno o più requisiti di legge, è comunque tenuto ad avviare le successive fasi procedurali del procedimento unico, limitandosi a segnalare all’ufficio competente le carenze rilevate.
In caso di esito favorevole della verifica formale, il SUAPE compie immediatamente le attività necessarie alla prosecuzione dell’iter della pratica, secondo quanto di seguito specificato per procedimenti in autocertificazione o in conferenza di servizi.
8.3 – Soccorso istruttorio e regolarizzazione della pratica
Nel caso in cui durante la verifica formale si riscontrino omissioni o carenze sanabili, il SUAPE invita l'interessato ad effettuare la regolarizzazione della pratica entro un congruo termine, da determinarsi secondo le seguenti modalità:
a) nei procedimenti in autocertificazione, il termine assegnato non può superare i cinque giorni lavorativi. La richiesta di regolarizzazione non priva di efficacia il titolo abilitativo e non comporta l’interruzione dei termini per la sua formazione; essa tuttavia interrompe i termini concessi agli uffici competenti per l’effettuazione delle verifiche, termini che decorrono integralmente dalla data di piena regolarizzazione della pratica;
b) nei procedimenti in conferenza di servizi, il termine assegnato deve tener conto della complessità delle regolarizzazioni richieste. La richiesta di regolarizzazione formulata entro 15 giorni consecutivi dalla ricezione della dichiarazione autocertificativa interrompe -per non più di 30 giorni consecutivi -tutti i termini del procedimento, che decorrono integralmente dalla data di piena regolarizzazione della pratica o dal decorso infruttuoso del termine assegnato. La richiesta di regolarizzazione tardiva non interrompe i termini del procedimento;
Una volta compiuta la regolarizzazione della pratica o in caso di decorso infruttuoso del termine assegnato, il SUAPE esegue entro i successivi due giorni lavorativi le attività necessarie alla prosecuzione dell’iter della pratica, secondo quanto di seguito specificato per i procedimenti in autocertificazione o in conferenza di servizi.
8.4 – Irricevibilità della pratica
In caso di omissioni o carenze non sanabili ovvero di decorso infruttuoso del termine assegnato per la regolarizzazione, il SUAPE dichiara l’irricevibilità della pratica, esplicitando analiticamente la motivazione ed indicando tutte le correzioni ed integrazioni necessarie per la presentazione di una nuova pratica completa e ricevibile; per i procedimenti in autocertificazione, dichiara, altresì, la conseguente inefficacia della dichiarazione autocertificativa con effetto sin dalla data di trasmissione della pratica.
In caso di successive riproposizioni della medesima pratica da parte dell’interessato, il SUAPE non può respingerla per vizi e carenze evincibili dalla pratica originaria e non segnalati nelle precedenti dichiarazioni di irricevibilità.
L’atto con cui è dichiarata l’irricevibilità della pratica deve essere trasmesso all’interessato e al suo procuratore.
La dichiarazione di irricevibilità può essere emessa dal SUAPE solo prima della trasmissione -manuale o automatica -della pratica agli enti competenti per le verifiche, di cui al paragrafo 8.5. Sono fatti salvi i seguenti casi:
nei procedimenti in autocertificazione, trascorsi 15 giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, anche nei casi in cui sia stata richiesta la regolarizzazione della pratica, il SUAPE può dichiarare l’irricevibilità solo in presenza delle condizioni previste dall’art. 21 nonies, comma 1 della Legge n. 241/1990 (violazione di legge o incompetenza del SUAPE);
nei procedimenti in conferenza di servizi, trascorsi 15 giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa senza che sia stata richiesta la regolarizzazione della
stessa, il SUAPE può dichiarare l’irricevibilità della pratica solo in caso di incompetenza;
La trasmissione tardiva della dichiarazione di irricevibilità può comportare, oltre alle conseguenze generali di ordine amministrativo e disciplinare, la responsabilità del SUAPE in merito al risarcimento degli eventuali danni subiti dall’interessato in conseguenza del ritardo.
8.4.1 – Casi di irricevibilità
I casi che determinano l’irricevibilità della pratica SUAPE sono:
a) esito negativo della verifica formale sulla correttezza, completezza e congruenza della documentazione, ovvero assenza di elementi o documenti obbligatori necessari per l’attestazione della conformità del progetto alle norme e per la successiva verifica da parte degli uffici, come evincibili dalla modulistica presentata;
b) presentazione di una pratica che non ricada nell’ambito di competenza del SUAPE, o comprendente singoli adempimenti esclusi dalla competenza del SUAPE;
c) presentazione di una pratica che non contempli tutti gli adempimenti amministrativi ed i titoli abilitativi previsti dalle norme settoriali necessari per l’effettuazione dell’intervento, immediatamente evincibili dalla pratica presentata, secondo quanto previsto al precedente art. 5;
d) mancata indicazione del domicilio elettronico;
e) mancata indicazione degli estremi catastali completi dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio o in cui è esercitata l’attività, fatta eccezione per le pratiche relative all’esercizio di attività delocalizzate, attività esercitate su area pubblica e attività temporanee;
f) mancanza della firma digitale nelle dichiarazioni, relazioni ed elaborati tecnici;
g) mancanza della procura alla firma, ove necessaria;
h) presentazione di pratiche a mezzo PEC o in formato cartaceo;
i) trasmissione di documenti in formati diversi da quelli indicati al precedente art. 7;
j) errata indicazione della tipologia di intervento e delle condizioni proposte dal software regionale in fase di compilazione della pratica telematica;
k) errata indicazione della tipologia del procedimento (quali procedimento in autocertificazione in luogo della conferenza di servizi, presentazione di singole istanze o SCIA riferite ad una specifica normativa settoriale in fattispecie per le quali è necessario avviare un procedimento unico), limitatamente a ciò che è possibile rilevare nell’ambito di una verifica formale.
Salvo diversa regolamentazione locale, il mancato pagamento dei diritti di segreteria o istruttoria di cui al successivo art. 22 non può costituire motivo di irricevibilità della pratica. In caso di accertato mancato pagamento, salvo che la norma di settore non preveda diversamente, i soggetti coinvolti possono procedere alla riscossione coattiva della somma dovuta, senza che ciò condizioni l’acquisizione del titolo abilitativo.
Nei casi in cui il software regionale non consenta la correzione di errori comunque suscettibili di rettifica, il SUAPE invita l’interessato ad annullare e ritrasmettere ex novo la pratica entro il termine per la regolarizzazione, senza soluzione di continuità per i titoli abilitativi acquisiti in autocertificazione e senza che sia necessario provvedere a un nuovo pagamento dei diritti di segreteria.
8.4.2 – Vizi non sanabili della pratica
I casi di carenze non sanabili, eccezionali e tassativi, sono i seguenti:
a) pratiche escluse dalla competenza del SUAPE;
b) indicazione del procedimento in autocertificazione in luogo del procedimento in conferenza di servizi o di altro procedimento che preveda il rilascio di atti espressi (es. accertamenti di conformità, richieste di parere preliminare, proroghe, ecc.);
c) presentazione di pratiche in formato cartaceo.
Per i casi di carenze non sanabili, il SUAPE procede direttamente a dichiarare l’irricevibilità della pratica; in tutti gli altri casi, ha l’obbligo di richiedere la regolarizzazione della pratica secondo quanto sopra precisato.
8.5 – Trasmissione della pratica ai soggetti coinvolti
Ad esito della verifica formale il SUAPE trasmette la pratica ai soggetti coinvolti nel procedimento per l’effettuazione delle verifiche di merito. Qualora la normativa di settore preveda la notifica dei titoli abilitativi la medesima è effettuata:
-all’atto del rilascio della ricevuta, per i procedimenti in autocertificazione;
-alla chiusura della pratica, per gli altri procedimenti.
La pratica è trasmessa ai soggetti coinvolti attraverso il software regionale. La Regione, gli enti strumentali della Regione e gli altri organismi del sistema Regione utilizzano quale strumento di gestione della pratica il software regionale; gli stessi, per l'istruttoria di competenza, possono utilizzare il proprio sistema informativo.
Ogni ente accreditato sul software regionale è tenuto a verificare ed aggiornare la propria profilazione, di cui è pienamente responsabile.
Il SUAPE deve trasmettere la pratica ai soggetti corrispondenti agli endoprocedimenti la cui necessità è rilevata dalla modulistica ricevuta dall’interessato, sulla base dell’abbinamento agli uffici competenti risultante dal software regionale; in nessun caso il SUAPE può essere ritenuto responsabile della mancata attivazione di endoprocedimenti risultanti come non necessari sulla base delle dichiarazioni contenute nella pratica.
In caso di indisponibilità del software regionale o di mancata profilazione dell’endoprocedimento necessario, la pratica è trasmessa dal SUAPE all’ente competente tramite PEC o tramite SPC.
8.5.1 – Trasmissione automatica in caso di inerzia del SUAPE
Nei procedimenti in autocertificazione, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa senza che il SUAPE abbia provveduto al rilascio della ricevuta definitiva o a dichiarare la pratica irricevibile, il software regionale provvede automaticamente alla trasmissione della pratica.
Nei procedimenti in conferenza di servizi e per le pratiche che prevedano il rilascio di atti espressi, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa senza che il SUAPE abbia provveduto a trasmettere la documentazione alle pubbliche amministrazioni competenti, o a richiedere la regolarizzazione della pratica, o a dichiarare l'irricevibilità della pratica stessa, il software regionale provvede automaticamente alla trasmissione della pratica.
Nei casi sopra indicati, nel primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine, il software regionale provvede:
-ad attivare gli endoprocedimenti suggeriti sulla base dei dati inseriti dall’interessato;
a trasmettere la pratica agli enti competenti per gli stessi endoprocedimenti; nella comunicazione è data evidenza del fatto che si tratta di una trasmissione automatica senza che sia intervenuta la verifica formale da parte del SUAPE;
ad inviare una comunicazione automatica all’interessato per informarlo dell’avvenuta trasmissione della pratica.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo diventano efficaci e si applicano alle pratiche presentate successivamente al rilascio dell'aggiornamento del sistema informatico regionale, di cui è data notizia sul BURAS e sul portale della Regione con almeno quindici giorni di anticipo.
8.6 – Carenze non rilevate tempestivamente dal SUAPE
La sussistenza di eventuali casi di improcedibilità, inammissibilità e infondatezza della pratica può essere rilevata solo nella successiva fase di verifica di merito e non attiene pertanto alla fase di verifica formale di competenza del SUAPE.
I soggetti coinvolti, ricevuta la pratica dal SUAPE, non possono dichiararne l’irricevibilità; per le pratiche in autocertificazione essi possono tuttavia richiedere che il SUAPE annulli la ricevuta di cui al successivo art. 9, dichiarando l’irricevibilità della pratica, nel solo caso in cui la pratica presenti carenze formali non rilevate dal SUAPE e non sanabili secondo quanto indicato in precedenza. In tutti gli altri casi essi sono tenute ad agire secondo quanto indicato negli articoli successivi.
La ricevuta e la dichiarazione di irricevibilità possono essere oggetto di revoca o di annullamento anche su iniziativa del SUAPE, ove ne ricorressero i presupposti.
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Qualora in sede di verifica formale l’ufficio SUAPE rilevi o comunque venga a conoscenza dell’assenza di uno o più requisiti di legge, è comunque tenuto ad avviare le successive fasi procedurali del procedimento unico, limitandosi a segnalare all’ufficio competente le carenze rilevate.\r\nIn caso di esito favorevole della verifica formale, il SUAPE compie immediatamente le attività necessarie alla prosecuzione dell’iter della pratica, secondo quanto di seguito specificato per procedimenti in autocertificazione o in conferenza di servizi.\r\n8.3 – Soccorso istruttorio e regolarizzazione della pratica\r\nNel caso in cui durante la verifica formale si riscontrino omissioni o carenze sanabili, il SUAPE invita l'interessato ad effettuare la regolarizzazione della pratica entro un congruo termine, da determinarsi secondo le seguenti modalità:\r\na) nei procedimenti in autocertificazione, il termine assegnato non può superare i cinque giorni lavorativi. La richiesta di regolarizzazione non priva di efficacia il titolo abilitativo e non comporta l’interruzione dei termini per la sua formazione; essa tuttavia interrompe i termini concessi agli uffici competenti per l’effettuazione delle verifiche, termini che decorrono integralmente dalla data di piena regolarizzazione della pratica;\r\nb) nei procedimenti in conferenza di servizi, il termine assegnato deve tener conto della complessità delle regolarizzazioni richieste. La richiesta di regolarizzazione formulata entro 15 giorni consecutivi dalla ricezione della dichiarazione autocertificativa interrompe -per non più di 30 giorni consecutivi -tutti i termini del procedimento, che decorrono integralmente dalla data di piena regolarizzazione della pratica o dal decorso infruttuoso del termine assegnato. La richiesta di regolarizzazione tardiva non interrompe i termini del procedimento;\r\nUna volta compiuta la regolarizzazione della pratica o in caso di decorso infruttuoso del termine assegnato, il SUAPE esegue entro i successivi due giorni lavorativi le attività necessarie alla prosecuzione dell’iter della pratica, secondo quanto di seguito specificato per i procedimenti in autocertificazione o in conferenza di servizi.\r\n8.4 – Irricevibilità della pratica\r\nIn caso di omissioni o carenze non sanabili ovvero di decorso infruttuoso del termine assegnato per la regolarizzazione, il SUAPE dichiara l’irricevibilità della pratica, esplicitando analiticamente la motivazione ed indicando tutte le correzioni ed integrazioni necessarie per la presentazione di una nuova pratica completa e ricevibile; per i procedimenti in autocertificazione, dichiara, altresì, la conseguente inefficacia della dichiarazione autocertificativa con effetto sin dalla data di trasmissione della pratica.\r\nIn caso di successive riproposizioni della medesima pratica da parte dell’interessato, il SUAPE non può respingerla per vizi e carenze evincibili dalla pratica originaria e non segnalati nelle precedenti dichiarazioni di irricevibilità.\r\nL’atto con cui è dichiarata l’irricevibilità della pratica deve essere trasmesso all’interessato e al suo procuratore.\r\nLa dichiarazione di irricevibilità può essere emessa dal SUAPE solo prima della trasmissione -manuale o automatica -della pratica agli enti competenti per le verifiche, di cui al paragrafo 8.5. Sono fatti salvi i seguenti casi:\r\nnei procedimenti in autocertificazione, trascorsi 15 giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, anche nei casi in cui sia stata richiesta la regolarizzazione della pratica, il SUAPE può dichiarare l’irricevibilità solo in presenza delle condizioni previste dall’art. 21 nonies, comma 1 della Legge n. 241/1990 (violazione di legge o incompetenza del SUAPE);\r\nnei procedimenti in conferenza di servizi, trascorsi 15 giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa senza che sia stata richiesta la regolarizzazione della \r\nstessa, il SUAPE può dichiarare l’irricevibilità della pratica solo in caso di incompetenza; \r\nLa trasmissione tardiva della dichiarazione di irricevibilità può comportare, oltre alle conseguenze generali di ordine amministrativo e disciplinare, la responsabilità del SUAPE in merito al risarcimento degli eventuali danni subiti dall’interessato in conseguenza del ritardo.\r\n8.4.1 – Casi di irricevibilità\r\nI casi che determinano l’irricevibilità della pratica SUAPE sono:\r\na) esito negativo della verifica formale sulla correttezza, completezza e congruenza della documentazione, ovvero assenza di elementi o documenti obbligatori necessari per l’attestazione della conformità del progetto alle norme e per la successiva verifica da parte degli uffici, come evincibili dalla modulistica presentata;\r\nb) presentazione di una pratica che non ricada nell’ambito di competenza del SUAPE, o comprendente singoli adempimenti esclusi dalla competenza del SUAPE;\r\nc) presentazione di una pratica che non contempli tutti gli adempimenti amministrativi ed i titoli abilitativi previsti dalle norme settoriali necessari per l’effettuazione dell’intervento, immediatamente evincibili dalla pratica presentata, secondo quanto previsto al precedente art. 5;\r\nd) mancata indicazione del domicilio elettronico;\r\ne) mancata indicazione degli estremi catastali completi dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio o in cui è esercitata l’attività, fatta eccezione per le pratiche relative all’esercizio di attività delocalizzate, attività esercitate su area pubblica e attività temporanee;\r\nf) mancanza della firma digitale nelle dichiarazioni, relazioni ed elaborati tecnici;\r\ng) mancanza della procura alla firma, ove necessaria;\r\nh) presentazione di pratiche a mezzo PEC o in formato cartaceo;\r\ni) trasmissione di documenti in formati diversi da quelli indicati al precedente art. 7;\r\nj) errata indicazione della tipologia di intervento e delle condizioni proposte dal software regionale in fase di compilazione della pratica telematica;\r\nk) errata indicazione della tipologia del procedimento (quali procedimento in autocertificazione in luogo della conferenza di servizi, presentazione di singole istanze o SCIA riferite ad una specifica normativa settoriale in fattispecie per le quali è necessario avviare un procedimento unico), limitatamente a ciò che è possibile rilevare nell’ambito di una verifica formale.\r\nSalvo diversa regolamentazione locale, il mancato pagamento dei diritti di segreteria o istruttoria di cui al successivo art. 22 non può costituire motivo di irricevibilità della pratica. In caso di accertato mancato pagamento, salvo che la norma di settore non preveda diversamente, i soggetti coinvolti possono procedere alla riscossione coattiva della somma dovuta, senza che ciò condizioni l’acquisizione del titolo abilitativo.\r\nNei casi in cui il software regionale non consenta la correzione di errori comunque suscettibili di rettifica, il SUAPE invita l’interessato ad annullare e ritrasmettere ex novo la pratica entro il termine per la regolarizzazione, senza soluzione di continuità per i titoli abilitativi acquisiti in autocertificazione e senza che sia necessario provvedere a un nuovo pagamento dei diritti di segreteria.\r\n8.4.2 – Vizi non sanabili della pratica\r\nI casi di carenze non sanabili, eccezionali e tassativi, sono i seguenti:\r\na) pratiche escluse dalla competenza del SUAPE;\r\nb) indicazione del procedimento in autocertificazione in luogo del procedimento in conferenza di servizi o di altro procedimento che preveda il rilascio di atti espressi (es. accertamenti di conformità, richieste di parere preliminare, proroghe, ecc.);\r\nc) presentazione di pratiche in formato cartaceo.\r\nPer i casi di carenze non sanabili, il SUAPE procede direttamente a dichiarare l’irricevibilità della pratica; in tutti gli altri casi, ha l’obbligo di richiedere la regolarizzazione della pratica secondo quanto sopra precisato.\r\n8.5 – Trasmissione della pratica ai soggetti coinvolti\r\nAd esito della verifica formale il SUAPE trasmette la pratica ai soggetti coinvolti nel procedimento per l’effettuazione delle verifiche di merito. Qualora la normativa di settore preveda la notifica dei titoli abilitativi la medesima è effettuata:\r\n-all’atto del rilascio della ricevuta, per i procedimenti in autocertificazione;\r\n-alla chiusura della pratica, per gli altri procedimenti.\r\nLa pratica è trasmessa ai soggetti coinvolti attraverso il software regionale. La Regione, gli enti strumentali della Regione e gli altri organismi del sistema Regione utilizzano quale strumento di gestione della pratica il software regionale; gli stessi, per l'istruttoria di competenza, possono utilizzare il proprio sistema informativo.\r\nOgni ente accreditato sul software regionale è tenuto a verificare ed aggiornare la propria profilazione, di cui è pienamente responsabile.\r\nIl SUAPE deve trasmettere la pratica ai soggetti corrispondenti agli endoprocedimenti la cui necessità è rilevata dalla modulistica ricevuta dall’interessato, sulla base dell’abbinamento agli uffici competenti risultante dal software regionale; in nessun caso il SUAPE può essere ritenuto responsabile della mancata attivazione di endoprocedimenti risultanti come non necessari sulla base delle dichiarazioni contenute nella pratica.\r\nIn caso di indisponibilità del software regionale o di mancata profilazione dell’endoprocedimento necessario, la pratica è trasmessa dal SUAPE all’ente competente tramite PEC o tramite SPC.\r\n8.5.1 – Trasmissione automatica in caso di inerzia del SUAPE\r\nNei procedimenti in autocertificazione, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa senza che il SUAPE abbia provveduto al rilascio della ricevuta definitiva o a dichiarare la pratica irricevibile, il software regionale provvede automaticamente alla trasmissione della pratica.\r\nNei procedimenti in conferenza di servizi e per le pratiche che prevedano il rilascio di atti espressi, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa senza che il SUAPE abbia provveduto a trasmettere la documentazione alle pubbliche amministrazioni competenti, o a richiedere la regolarizzazione della pratica, o a dichiarare l'irricevibilità della pratica stessa, il software regionale provvede automaticamente alla trasmissione della pratica.\r\nNei casi sopra indicati, nel primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine, il software regionale provvede:\r\n-ad attivare gli endoprocedimenti suggeriti sulla base dei dati inseriti dall’interessato;\r\na trasmettere la pratica agli enti competenti per gli stessi endoprocedimenti; nella comunicazione è data evidenza del fatto che si tratta di una trasmissione automatica senza che sia intervenuta la verifica formale da parte del SUAPE;\r\nad inviare una comunicazione automatica all’interessato per informarlo dell’avvenuta trasmissione della pratica. \r\nLe disposizioni di cui al presente paragrafo diventano efficaci e si applicano alle pratiche presentate successivamente al rilascio dell'aggiornamento del sistema informatico regionale, di cui è data notizia sul BURAS e sul portale della Regione con almeno quindici giorni di anticipo.\r\n8.6 – Carenze non rilevate tempestivamente dal SUAPE\r\nLa sussistenza di eventuali casi di improcedibilità, inammissibilità e infondatezza della pratica può essere rilevata solo nella successiva fase di verifica di merito e non attiene pertanto alla fase di verifica formale di competenza del SUAPE.\r\nI soggetti coinvolti, ricevuta la pratica dal SUAPE, non possono dichiararne l’irricevibilità; per le pratiche in autocertificazione essi possono tuttavia richiedere che il SUAPE annulli la ricevuta di cui al successivo art. 9, dichiarando l’irricevibilità della pratica, nel solo caso in cui la pratica presenti carenze formali non rilevate dal SUAPE e non sanabili secondo quanto indicato in precedenza. In tutti gli altri casi essi sono tenute ad agire secondo quanto indicato negli articoli successivi.\r\nLa ricevuta e la dichiarazione di irricevibilità possono essere oggetto di revoca o di annullamento anche su iniziativa del SUAPE, ove ne ricorressero i presupposti."},"title":{"it":"Art. 8 – Ricezione della pratica, verifica formale e trasmissione della documentazione"}}
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