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Art. 12 – Conclusione del procedimento in Conferenza di Servizi
12.1 – Il provvedimento unico
Tutti i procedimenti in conferenza di servizi sono conclusi con una determinazione espressa di accoglimento -anche parziale -o di rigetto dell’istanza, salvo che l’interessato non rinunci espressamente all’ottenimento del titolo abilitativo. È esclusa la facoltà di procedere all’archiviazione d’ufficio del procedimento, anche se conseguente all’inerzia dell’interessato.
La determinazione motivata di conclusione del procedimento:
-deve essere adottata entro cinque giorni lavorativi dall’acquisizione di tutti i pareri, o della decorrenza del termine di cui alla lettera b) del precedente punto 11.2, o dalla seduta conclusiva della conferenza di servizi;
-costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell’intervento e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle pubbliche amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si sono espresse nella conferenza;
-indica espressamente tutti i titoli abilitativi ricompresi nel procedimento unico, ivi compresi quelli conseguiti in autocertificazione per i quali le amministrazioni competenti non hanno segnalato alcuna difformità nei termini;
-deve contenere l’elenco dei documenti informatici allegati alla pratica, con le informazioni univoche di identificabilità di ciascuno di essi; -deve essere generata in origine esclusivamente in formato digitale e sottoscritta digitalmente; -deve essere inviata telematicamente dal SUAPE all’interessato, al suo procuratore, nonché
all’ufficio tributario comunale al fine di assolvere ogni eventuale onere di comunicazione a carico dell’interessato relativa ai tributi locali.
Fatti i salvi i casi di cui all'art. 40, comma 2 della Legge, in nessun caso il SUAPE può subordinare l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento all'acquisizione di atti di assenso o di provvedimenti perfezionati al di fuori della conferenza di servizi, da parte dei soggetti partecipanti alla stessa, essendo a tal fine sufficiente acquisire il parere espresso in conferenza o considerarlo acquisito qualora non espresso nei termini.
Ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale, la determinazione conclusiva è pubblicata sull'albo pretorio on line dell’Ente presso cui è istituito il SUAPE e del Comune interessato per un periodo di quindici giorni consecutivi.
12.2 – Efficacia temporale dei titoli abilitativi
Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato acquisito nell'ambito della Conferenza di Servizi mantiene, ove previsto, i termini di validità previsti dalla normativa di settore, decorrenti a far data dall'adozione del provvedimento finale favorevole. I titoli abilitativi per i quali non è previsto un termine di scadenza sono validi a tempo indeterminato. Se al termine della conferenza è stato adottato un provvedimento finale negativo, nessun titolo abilitativo può ritenersi acquisito, anche qualora un Ente si sia espresso favorevolmente in conferenza di servizi.
12.3 – Termini di conclusione del procedimento
Fermo restando il rispetto dei termini indicati per le singole fasi, in ogni caso il procedimento unico si conclude entro e non oltre:
-sessanta giorni consecutivi dalla data di presentazione della pratica, nella generalità dei casi;
-centocinque giorni consecutivi, nei casi comprendenti l'autorizzazione paesaggistica non semplificata, salvo che provvedimenti normativi successivi non introducano termini inferiori a quelli attualmente previsti dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004;
-nei diversi termini previsti dai successivi articoli 17 e 18.
Nel caso in cui siano state richieste integrazioni documentali all'interessato entro i termini previsti dalla Legge, il termine di conclusione del procedimento è aumentato di un numero di giorni corrispondente a quello intercorso tra la richiesta e la presentazione dei nuovi documenti, fino ad un massimo di trenta giorni. A seguito di espressa richiesta da parte dell'interessato, da formularsi prima della scadenza del termine, ed esclusivamente per motivate ragioni legate alla necessità di produrre ulteriori documenti nella fase di integrazione documentale o durante l’eventuale conferenza in modalità sincrona, i termini delle singole fasi procedimentali ed il termine di conclusione del procedimento sono ulteriormente differiti per non più di trenta giorni complessivi, ove ciò sia utile ad evitare l’esito negativo del procedimento.
I termini di cui al presente articolo costituiscono la disciplina speciale applicabile al procedimento unico, in deroga alle differenti previsioni delle normative settoriali; essi non possono essere ulteriormente ridotti in applicazione dell’art. 18 della Legge.
Laddove, a seguito dell’esito favorevole della conferenza di servizi, sia necessario acquisire ulteriori documenti dall’interessato, quali pagamenti, polizze fideiussorie, assolvimento dell’imposta di bollo e simili adempimenti che non necessitino di ulteriore verifica istruttoria, il SUAPE provvede comunque all’adozione del provvedimento finale nei termini, e lo rilascia all’interessato solo una volta assolti gli adempimenti ulteriori prescritti nella determinazione motivata di conclusione del procedimento. E’ fatto salvo quanto previsto per gli oneri concessori dall’art. 3, comma 2 della L.R. n. 23/1985, come precisato nel successivo art. 22.
Qualora nel corso della conferenza di servizi si verifichi uno dei seguenti casi:
-a seguito di rettifica di una o più dichiarazioni rese, effettuata spontaneamente dall’interessato o derivante da risultanze istruttorie, sia necessario estendere il procedimento unico ad ulteriori adempimenti di competenza di soggetti inizialmente non coinvolti;
-ovvero qualora l’interessato trasmetta nuovi documenti tali da modificare in modo sostanziale l’oggetto su cui i soggetti coinvolti sono tenuti a esprimersi;
i termini per la conclusione del procedimento decorrono integralmente dalla data della richiesta o della ricezione dei nuovi documenti. In tali casi il SUAPE comunica all’interessato e ai soggetti coinvolti i nuovi termini di conclusione del procedimento ed i nuovi termini della conferenza di servizi, ricalcolati secondo le modalità indicate in precedenza.
In tutti gli altri casi in cui il SUAPE estende l’indizione della conferenza di servizi ad ulteriori Enti inizialmente non coinvolti, i termini di conclusione del procedimento non subiscono alcun differimento; in tali casi il SUAPE può estendere la durata della conferenza al fine di consentire le verifiche dei nuovi soggetti coinvolti, nel rispetto del termine finale di conclusione del procedimento.
12.4 – Il provvedimento di archiviazione per mancanza di discrezionalità
Qualora ad esito delle verifiche di merito effettuate nel corso della conferenza di servizi si rilevi che, per la fattispecie oggetto della pratica, sarebbe stato necessario avviare un procedimento in autocertificazione in quanto non vi è alcuna valutazione discrezionale, il SUAPE invita l’interessato a trasmettere le asseverazioni eventualmente mancanti e conclude il procedimento con un provvedimento di archiviazione, che vale quale ricevuta definitiva ai sensi del precedente art. 9; dalla data di rilascio della ricevuta decorrono i termini per l’efficacia del titolo e per l’effettuazione delle verifiche da parte degli enti competenti.
12.5 – Il silenzio assenso
Se tutti i titoli abilitativi compresi nella pratica rientrano nel campo di applicazione dell’autocertificazione e del silenzio-assenso di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990, secondo l’indicazione contenuta nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B), la mancata conclusione del procedimento da parte del SUAPE nei termini di cui al punto 12.3 equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.
Il provvedimento di accoglimento si considera rilasciato alla scadenza dei termini di cui al punto 12.3 anche nel caso in cui gli enti titolari dei provvedimenti esclusi dall'applicazione dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 abbiano trasmesso al SUAPE le proprie determinazioni favorevoli.
Nei casi sopra indicati, ogni successiva differente determinazione del SUAPE sul procedimento può essere adottata solo nell'esercizio del potere di autotutela, ove sussistano le condizioni previste dagli articoli 21 quinquies o 21 nonies della legge n. 241 del 1990, secondo quanto precisato al successivo punto 12.7.
12.6 – Responsabilità in caso di ritardo
La mancata o tardiva indizione della conferenza di servizi e l’emanazione della determinazione conclusiva oltre il termine finale del procedimento costituiscono elementi di valutazione della performance individuale e di responsabilità, secondo quanto previsto dall'art. 19 della Legge.
Ai procedimenti in conferenza di servizi si applicano le disposizioni in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento di cui all'articolo 28 del decreto legge n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013. Il SUAPE, ovvero la diversa amministrazione responsabile del ritardo nei soli casi in cui il SUAPE è tenuto ad attendere il rilascio degli atti di assenso prima dell’emissione del provvedimento unico conclusivo, sono tenuti a corrispondere all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro. Al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; l’interessato presenta l’istanza al SUAPE, che nei casi sopra indicati la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell’amministrazione responsabile del ritardo.
In particolare, in tutti i casi di ritardo:
-nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla normativa vigente e quello effettivamente impiegato, nonché l'ammontare dell'indennizzo a cui l'interessato ha diritto e le modalità con cui è possibile richiederlo;
-il responsabile del procedimento segnala tempestivamente per iscritto al dirigente della struttura di appartenenza il mancato rispetto dei termini di conclusione di ciascun procedimento, specificandone le relative motivazioni;
-il dirigente trasmette all'organo di valutazione, con cadenza annuale, l'elenco dei procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione, specificando per ciascuno di essi il ritardo avvenuto e fornendo dati riepilogativi sulla percentuale dei procedimenti conclusi nei termini e tardivi, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti.
È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 2/bis della legge n. 241/1990.
12.7 – Esercizio del potere di autotutela
Le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi e quelle competenti eventualmente non coinvolte nel procedimento possono sollecitare con congrua motivazione il SUAPE ad assumere determinazioni in via di autotutela:
-volte all’annullamento o alla convalida del provvedimento ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, qualora ne ricorressero i presupposti;
-volte alla revoca del provvedimento ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, solo se hanno partecipato alla conferenza di servizi o si sono espresse nei termini.
In tali casi il SUAPE procede all’indizione di una nuova conferenza di servizi direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, e provvede all’eventuale revisione del provvedimento con un unico atto in conformità alla decisione della conferenza stessa.
12.8 – Clausola residuale
Per quanto non diversamente disciplinato trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990.
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È esclusa la facoltà di procedere all’archiviazione d’ufficio del procedimento, anche se conseguente all’inerzia dell’interessato.\r\nLa determinazione motivata di conclusione del procedimento:\r\n-deve essere adottata entro cinque giorni lavorativi dall’acquisizione di tutti i pareri, o della decorrenza del termine di cui alla lettera b) del precedente punto 11.2, o dalla seduta conclusiva della conferenza di servizi;\r\n-costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell’intervento e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle pubbliche amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si sono espresse nella conferenza;\r\n-indica espressamente tutti i titoli abilitativi ricompresi nel procedimento unico, ivi compresi quelli conseguiti in autocertificazione per i quali le amministrazioni competenti non hanno segnalato alcuna difformità nei termini;\r\n-deve contenere l’elenco dei documenti informatici allegati alla pratica, con le informazioni univoche di identificabilità di ciascuno di essi; -deve essere generata in origine esclusivamente in formato digitale e sottoscritta digitalmente; -deve essere inviata telematicamente dal SUAPE all’interessato, al suo procuratore, nonché\r\nall’ufficio tributario comunale al fine di assolvere ogni eventuale onere di comunicazione a carico dell’interessato relativa ai tributi locali.\r\nFatti i salvi i casi di cui all'art. 40, comma 2 della Legge, in nessun caso il SUAPE può subordinare l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento all'acquisizione di atti di assenso o di provvedimenti perfezionati al di fuori della conferenza di servizi, da parte dei soggetti partecipanti alla stessa, essendo a tal fine sufficiente acquisire il parere espresso in conferenza o considerarlo acquisito qualora non espresso nei termini.\r\nAi fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale, la determinazione conclusiva è pubblicata sull'albo pretorio on line dell’Ente presso cui è istituito il SUAPE e del Comune interessato per un periodo di quindici giorni consecutivi.\r\n12.2 – Efficacia temporale dei titoli abilitativi\r\nCiascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato acquisito nell'ambito della Conferenza di Servizi mantiene, ove previsto, i termini di validità previsti dalla normativa di settore, decorrenti a far data dall'adozione del provvedimento finale favorevole. I titoli abilitativi per i quali non è previsto un termine di scadenza sono validi a tempo indeterminato. Se al termine della conferenza è stato adottato un provvedimento finale negativo, nessun titolo abilitativo può ritenersi acquisito, anche qualora un Ente si sia espresso favorevolmente in conferenza di servizi.\r\n12.3 – Termini di conclusione del procedimento\r\nFermo restando il rispetto dei termini indicati per le singole fasi, in ogni caso il procedimento unico si conclude entro e non oltre:\r\n-sessanta giorni consecutivi dalla data di presentazione della pratica, nella generalità dei casi;\r\n-centocinque giorni consecutivi, nei casi comprendenti l'autorizzazione paesaggistica non semplificata, salvo che provvedimenti normativi successivi non introducano termini inferiori a quelli attualmente previsti dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004;\r\n-nei diversi termini previsti dai successivi articoli 17 e 18.\r\nNel caso in cui siano state richieste integrazioni documentali all'interessato entro i termini previsti dalla Legge, il termine di conclusione del procedimento è aumentato di un numero di giorni corrispondente a quello intercorso tra la richiesta e la presentazione dei nuovi documenti, fino ad un massimo di trenta giorni. A seguito di espressa richiesta da parte dell'interessato, da formularsi prima della scadenza del termine, ed esclusivamente per motivate ragioni legate alla necessità di produrre ulteriori documenti nella fase di integrazione documentale o durante l’eventuale conferenza in modalità sincrona, i termini delle singole fasi procedimentali ed il termine di conclusione del procedimento sono ulteriormente differiti per non più di trenta giorni complessivi, ove ciò sia utile ad evitare l’esito negativo del procedimento.\r\nI termini di cui al presente articolo costituiscono la disciplina speciale applicabile al procedimento unico, in deroga alle differenti previsioni delle normative settoriali; essi non possono essere ulteriormente ridotti in applicazione dell’art. 18 della Legge.\r\nLaddove, a seguito dell’esito favorevole della conferenza di servizi, sia necessario acquisire ulteriori documenti dall’interessato, quali pagamenti, polizze fideiussorie, assolvimento dell’imposta di bollo e simili adempimenti che non necessitino di ulteriore verifica istruttoria, il SUAPE provvede comunque all’adozione del provvedimento finale nei termini, e lo rilascia all’interessato solo una volta assolti gli adempimenti ulteriori prescritti nella determinazione motivata di conclusione del procedimento. E’ fatto salvo quanto previsto per gli oneri concessori dall’art. 3, comma 2 della L.R. n. 23/1985, come precisato nel successivo art. 22.\r\nQualora nel corso della conferenza di servizi si verifichi uno dei seguenti casi:\r\n-a seguito di rettifica di una o più dichiarazioni rese, effettuata spontaneamente dall’interessato o derivante da risultanze istruttorie, sia necessario estendere il procedimento unico ad ulteriori adempimenti di competenza di soggetti inizialmente non coinvolti;\r\n-ovvero qualora l’interessato trasmetta nuovi documenti tali da modificare in modo sostanziale l’oggetto su cui i soggetti coinvolti sono tenuti a esprimersi;\r\ni termini per la conclusione del procedimento decorrono integralmente dalla data della richiesta o della ricezione dei nuovi documenti. In tali casi il SUAPE comunica all’interessato e ai soggetti coinvolti i nuovi termini di conclusione del procedimento ed i nuovi termini della conferenza di servizi, ricalcolati secondo le modalità indicate in precedenza.\r\nIn tutti gli altri casi in cui il SUAPE estende l’indizione della conferenza di servizi ad ulteriori Enti inizialmente non coinvolti, i termini di conclusione del procedimento non subiscono alcun differimento; in tali casi il SUAPE può estendere la durata della conferenza al fine di consentire le verifiche dei nuovi soggetti coinvolti, nel rispetto del termine finale di conclusione del procedimento.\r\n12.4 – Il provvedimento di archiviazione per mancanza di discrezionalità\r\nQualora ad esito delle verifiche di merito effettuate nel corso della conferenza di servizi si rilevi che, per la fattispecie oggetto della pratica, sarebbe stato necessario avviare un procedimento in autocertificazione in quanto non vi è alcuna valutazione discrezionale, il SUAPE invita l’interessato a trasmettere le asseverazioni eventualmente mancanti e conclude il procedimento con un provvedimento di archiviazione, che vale quale ricevuta definitiva ai sensi del precedente art. 9; dalla data di rilascio della ricevuta decorrono i termini per l’efficacia del titolo e per l’effettuazione delle verifiche da parte degli enti competenti.\r\n12.5 – Il silenzio assenso\r\nSe tutti i titoli abilitativi compresi nella pratica rientrano nel campo di applicazione dell’autocertificazione e del silenzio-assenso di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990, secondo l’indicazione contenuta nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B), la mancata conclusione del procedimento da parte del SUAPE nei termini di cui al punto 12.3 equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.\r\nIl provvedimento di accoglimento si considera rilasciato alla scadenza dei termini di cui al punto 12.3 anche nel caso in cui gli enti titolari dei provvedimenti esclusi dall'applicazione dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 abbiano trasmesso al SUAPE le proprie determinazioni favorevoli.\r\nNei casi sopra indicati, ogni successiva differente determinazione del SUAPE sul procedimento può essere adottata solo nell'esercizio del potere di autotutela, ove sussistano le condizioni previste dagli articoli 21 quinquies o 21 nonies della legge n. 241 del 1990, secondo quanto precisato al successivo punto 12.7.\r\n12.6 – Responsabilità in caso di ritardo\r\nLa mancata o tardiva indizione della conferenza di servizi e l’emanazione della determinazione conclusiva oltre il termine finale del procedimento costituiscono elementi di valutazione della performance individuale e di responsabilità, secondo quanto previsto dall'art. 19 della Legge.\r\nAi procedimenti in conferenza di servizi si applicano le disposizioni in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento di cui all'articolo 28 del decreto legge n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013. Il SUAPE, ovvero la diversa amministrazione responsabile del ritardo nei soli casi in cui il SUAPE è tenuto ad attendere il rilascio degli atti di assenso prima dell’emissione del provvedimento unico conclusivo, sono tenuti a corrispondere all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro. Al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; l’interessato presenta l’istanza al SUAPE, che nei casi sopra indicati la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell’amministrazione responsabile del ritardo.\r\nIn particolare, in tutti i casi di ritardo:\r\n-nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla normativa vigente e quello effettivamente impiegato, nonché l'ammontare dell'indennizzo a cui l'interessato ha diritto e le modalità con cui è possibile richiederlo;\r\n-il responsabile del procedimento segnala tempestivamente per iscritto al dirigente della struttura di appartenenza il mancato rispetto dei termini di conclusione di ciascun procedimento, specificandone le relative motivazioni;\r\n-il dirigente trasmette all'organo di valutazione, con cadenza annuale, l'elenco dei procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione, specificando per ciascuno di essi il ritardo avvenuto e fornendo dati riepilogativi sulla percentuale dei procedimenti conclusi nei termini e tardivi, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti.\r\nÈ in ogni caso fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 2/bis della legge n. 241/1990.\r\n12.7 – Esercizio del potere di autotutela\r\nLe amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi e quelle competenti eventualmente non coinvolte nel procedimento possono sollecitare con congrua motivazione il SUAPE ad assumere determinazioni in via di autotutela:\r\n-volte all’annullamento o alla convalida del provvedimento ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, qualora ne ricorressero i presupposti;\r\n-volte alla revoca del provvedimento ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, solo se hanno partecipato alla conferenza di servizi o si sono espresse nei termini.\r\nIn tali casi il SUAPE procede all’indizione di una nuova conferenza di servizi direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, e provvede all’eventuale revisione del provvedimento con un unico atto in conformità alla decisione della conferenza stessa.\r\n12.8 – Clausola residuale\r\nPer quanto non diversamente disciplinato trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990."},"title":{"it":"Art. 12 – Conclusione del procedimento in Conferenza di Servizi"}}
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