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+["La procedura di collaudo di cui all’art. 39 della Legge si applica ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in funzione dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività a collaudo. Essa sostituisce le procedure previste dalla normativa settoriale, compresi i lavori delle apposite commissioni di collaudo.\nPer gli impianti produttivi in cui è previsto un collaudo, la dichiarazione di agibilità di cui all'art. 38 della Legge e al precedente art. 13 non deve essere presentata, in quanto l'agibilità edilizia è parte integrante del collaudo stesso.\nLe strutture e gli impianti sono collaudati da uno o più tecnici abilitati, la cui competenza professionale include tutti gli aspetti oggetto del collaudo, i quali ne attestano la conformità al progetto presentato, l'agibilità e l'immediata operatività.\nContestualmente alla trasmissione del certificato di collaudo, l'impresa avvia, presso il SUAPE, il procedimento volto all'acquisizione degli eventuali titoli abilitativi definitivi necessari per l'esercizio dell'attività che non siano già stati conseguiti in precedenza.\nL'impresa può avviare l'attività produttiva dopo aver trasmesso al SUAPE il certificato di collaudo, che costituisce a tutti gli effetti di legge titolo provvisorio per l'esercizio dell'attività, fino al rilascio degli eventuali atti di assenso definitivi da parte dei soggetti coinvolti.\nIl certificato di collaudo, rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore, riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, e la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate dalle pubbliche amministrazioni competenti.\nAl collaudo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10.\nGli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti effettuano i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto produttivo alla normativa vigente entro novanta giorni dalla trasmissione al SUAPE del certificato di collaudo."]
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+["La procedura di collaudo di cui all’art. 39 della Legge si applica ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in funzione dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività a collaudo. Essa sostituisce le procedure previste dalla normativa settoriale, compresi i lavori delle apposite commissioni di collaudo.\nPer gli impianti produttivi in cui è previsto un collaudo, la dichiarazione di agibilità di cui all'art. 38 della Legge e al precedente art. 13 non deve essere presentata, in quanto l'agibilità edilizia è parte integrante del collaudo stesso.\nLe strutture e gli impianti sono collaudati da uno o più tecnici abilitati, la cui competenza professionale include tutti gli aspetti oggetto del collaudo, i quali ne attestano la conformità al progetto presentato, l'agibilità e l'immediata operatività.\nContestualmente alla trasmissione del certificato di collaudo, l'impresa avvia, presso il SUAPE, il procedimento volto all'acquisizione degli eventuali titoli abilitativi definitivi necessari per l'esercizio dell'attività che non siano già stati conseguiti in precedenza.\nL'impresa può avviare l'attività produttiva dopo aver trasmesso al SUAPE il certificato di collaudo, che costituisce a tutti gli effetti di legge titolo provvisorio per l'esercizio dell'attività, fino al rilascio degli eventuali atti di assenso definitivi da parte dei soggetti coinvolti.\nIl certificato di collaudo, rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore, riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, e la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate dalle pubbliche amministrazioni competenti.\nAl collaudo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10.\nGli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti effettuano i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto produttivo alla normativa vigente entro novanta giorni dalla trasmissione al SUAPE del certificato di collaudo."]
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+["La procedura di collaudo di cui all’art. 39 della Legge si applica ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in funzione dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività a collaudo. Essa sostituisce le procedure previste dalla normativa settoriale, compresi i lavori delle apposite commissioni di collaudo.\nPer gli impianti produttivi in cui è previsto un collaudo, la dichiarazione di agibilità di cui all'art. 38 della Legge e al precedente art. 13 non deve essere presentata, in quanto l'agibilità edilizia è parte integrante del collaudo stesso.\nLe strutture e gli impianti sono collaudati da uno o più tecnici abilitati, la cui competenza professionale include tutti gli aspetti oggetto del collaudo, i quali ne attestano la conformità al progetto presentato, l'agibilità e l'immediata operatività.\nContestualmente alla trasmissione del certificato di collaudo, l'impresa avvia, presso il SUAPE, il procedimento volto all'acquisizione degli eventuali titoli abilitativi definitivi necessari per l'esercizio dell'attività che non siano già stati conseguiti in precedenza.\nL'impresa può avviare l'attività produttiva dopo aver trasmesso al SUAPE il certificato di collaudo, che costituisce a tutti gli effetti di legge titolo provvisorio per l'esercizio dell'attività, fino al rilascio degli eventuali atti di assenso definitivi da parte dei soggetti coinvolti.\nIl certificato di collaudo, rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore, riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, e la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate dalle pubbliche amministrazioni competenti.\nAl collaudo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10.\nGli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti effettuano i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto produttivo alla normativa vigente entro novanta giorni dalla trasmissione al SUAPE del certificato di collaudo."]
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+["La procedura di collaudo di cui all’art. 39 della Legge si applica ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in funzione dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività a collaudo. Essa sostituisce le procedure previste dalla normativa settoriale, compresi i lavori delle apposite commissioni di collaudo.\nPer gli impianti produttivi in cui è previsto un collaudo, la dichiarazione di agibilità di cui all'art. 38 della Legge e al precedente art. 13 non deve essere presentata, in quanto l'agibilità edilizia è parte integrante del collaudo stesso.\nLe strutture e gli impianti sono collaudati da uno o più tecnici abilitati, la cui competenza professionale include tutti gli aspetti oggetto del collaudo, i quali ne attestano la conformità al progetto presentato, l'agibilità e l'immediata operatività.\nContestualmente alla trasmissione del certificato di collaudo, l'impresa avvia, presso il SUAPE, il procedimento volto all'acquisizione degli eventuali titoli abilitativi definitivi necessari per l'esercizio dell'attività che non siano già stati conseguiti in precedenza.\nL'impresa può avviare l'attività produttiva dopo aver trasmesso al SUAPE il certificato di collaudo, che costituisce a tutti gli effetti di legge titolo provvisorio per l'esercizio dell'attività, fino al rilascio degli eventuali atti di assenso definitivi da parte dei soggetti coinvolti.\nIl certificato di collaudo, rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore, riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, e la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate dalle pubbliche amministrazioni competenti.\nAl collaudo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10.\nGli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti effettuano i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto produttivo alla normativa vigente entro novanta giorni dalla trasmissione al SUAPE del certificato di collaudo."]