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Aggiorniamo insieme le Direttive SUAPE 2026

Consultazione pubblica sulla revisione delle Direttive regionali SUAPE e della Tabella dei regimi amministrativi (L.R. 24/2016)
Fase 1 di 1
Termini per la raccolta dei contributi 12/02/2026 - 12/03/2026
Fasi del processo

Art. 16 – Sanatorie edilizie

I procedimenti volti ad ottenere la sanatoria per interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo ricomprendono:
a) le sanatorie che si perfezionano attraverso la trasmissione di una dichiarazione autocertificativa ed il versamento di una sanzione ad effetto sanante di importo predeterminato, quali
-mancata SCIA spontaneamente effettuata per interventi completamente realizzati o per interventi in corso di esecuzione, di cui alla L.R. n. 23/1985, art. 14, commi 1 e 2;
-mancata comunicazione di edilizia libera di cui alla L.R. n. 23/1985, art. 15, comma 7;
b) le sanatorie che si perfezionano attraverso il rilascio di un provvedimento espresso: -accertamento di conformità di cui alla L.R. n. 23/1985, art. 16; -mancata SCIA in cui l’importo della sanzione pecuniaria deve essere determinato, di cui alla L.R. n. 23/1985, art. 14, comma 6; -accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004, art. 167, comma 4;
-altri atti abilitativi espressi da acquisire a sanatoria.
Le procedure da seguire per le sanatorie sono disciplinate dalla L.R. n. 23/1985, come modificata da ultimo dalla L.R. n. 11/2017. Relativamente agli interventi per i quali, nel corso del tempo, è mutato il titolo abilitativo di riferimento, si applica quanto previsto:
-dall’art. 15 (come sostituito dall’articolo 9 della L.R. n. 11/2017), comma 9, relativamente agli interventi attualmente ricadenti nella disciplina dell’edilizia libera: “Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015, non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l'assenza di titolo edilizio o per la difformità delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui ai commi 7 e 8”;
-dall’art. 10-bis (come sostituito dall’articolo 6 della L.R. n. 11/2017), comma 6, relativamente agli interventi attualmente ricadenti nella disciplina della SCIA: “Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015 non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l'assenza di permesso di costruire o per la difformità delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui all'articolo 14”.
In tutti i casi la pratica deve essere presentata presso il SUAPE.
Nei casi di cui alla precedente lettera a), quando per la sanatoria non sia necessario alcun atto di assenso espresso, si applica il procedimento in autocertificazione a 0 giorni di cui all’art. 34 della Legge e agli artt. 8, 9 e 10 delle presenti direttive, a condizione che la ricevuta del versamento della sanzione prevista dalle norme vigenti sia allegata alla dichiarazione autocertificativa.
Per i casi di cui alla precedente lettera b) non trovano applicazione né il procedimento in autocertificazione (art. 34), né quello in conferenza di servizi (art. 37). In tali casi non si configura alcun procedimento unico e i singoli titoli abilitativi sono acquisiti con distinti procedimenti avviati presso gli uffici competenti a seguito della ricezione della documentazione dal SUAPE, secondo quanto previsto dalle norme settoriali applicabili. I singoli uffici competenti provvedono direttamente all’emissione degli atti necessari, trasmettendoli al SUAPE e all’interessato senza necessità di emettere alcun ulteriore provvedimento da parte del SUAPE. Nel medesimo procedimento di sanatoria sono gestiti e autorizzati gli eventuali interventi edilizi di cui all’art. 16, commi 2 bis e 3 bis della L.R. n. 23/1985.
L’acquisizione contestuale della sanatoria e del titolo abilitativo per l'effettuazione di un nuovo intervento sullo stesso immobile è ammessa esclusivamente nei casi di cui alla lettera a). In tal caso il proponente presenta un’unica dichiarazione autocertificativa a cui si applicano le normali disposizioni sul procedimento unico.
Nei casi di cui alla lettera b), la dichiarazione autocertificativa per l’effettuazione di un nuovo intervento può essere presentata solo dopo la conclusione del procedimento di sanatoria. In deroga a tale principio è consentita la presentazione contemporanea del progetto di sanatoria e di quello per il nuovo intervento nei casi di cui all’art. 35, comma 6 della L.R. n. 8/2015. L’interessato presenta i due progetti in pratiche distinte, i termini del procedimento e le attività istruttorie devono comunque essere avviati sin dalla data di ricezione delle singole pratiche; la conclusione del procedimento di sanatoria condiziona il rilascio del titolo per l’esecuzione del nuovo intervento ma non l’esecuzione delle necessarie verifiche, che devono essere compiute contemporaneamente a quelle relative alla sanatoria.
In caso di istanze di condono edilizio di cui all’art. 40, comma 6 della Legge n. 47/1985, si applica quanto previsto per gli interventi di cui alla precedente lettera b).
In ogni caso, gli oneri informativi nei confronti degli organi giudiziari restano in capo ai singoli uffici competenti per materia.
Numero di Appoggi0

Riferimento: spar-PROP-2026-02-165
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