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Aggiorniamo insieme le Direttive SUAPE 2026

Consultazione pubblica sulla revisione delle Direttive regionali SUAPE e della Tabella dei regimi amministrativi (L.R. 24/2016)
Fase 1 di 1
Termini per la raccolta dei contributi 12/02/2026 - 12/03/2026
Fasi del processo

Modifiche a "Art. 17 – Deroghe"

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Corpo del testo

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  • +["La possibilità di presentare una dichiarazione autocertificativa al SUAPE non può essere subordinata alla preventiva acquisizione di atti di assenso di qualsiasi genere al di fuori del procedimento unico.\nIn deroga ai termini previsti per i procedimenti in conferenza di servizi di cui al precedente art. 12, per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento è comunque necessario attendere il perfezionamento delle seguenti tipologie di atti di assenso:\na) gli atti di assenso che si sostanziano nella stipula di contratti bilaterali tra la pubblica amministrazione ed il cittadino interessato;\nb) i provvedimenti previsti dalla normativa comunitaria, tra cui quelli individuati nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B).\nc) la valutazione di impatto ambientale (VIA);\nd) l’autorizzazione integrata ambientale (AIA);\ne) la valutazione di incidenza;\nf) i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e le autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209 e 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;\nGli adempimenti di cui ai precedenti punti a) e b) convergono nel procedimento unico SUAPE in conferenza di servizi; il SUAPE, all’esito dei lavori della conferenza di servizi, attende il perfezionamento dei relativi atti ai fini del rilascio della determinazione motivata di conclusione del procedimento. Ogni responsabilità per il ritardo nella conclusione del procedimento, legato al mancato rilascio degli atti di cui sopra, non è imputabile al SUAPE.\nPer gli adempimenti di cui ai precedenti punti c), d), e), f), con successiva deliberazione saranno definite le modalità di raccordo con il procedimento unico. Nelle more dell’approvazione delle direttive di cui sopra, le istanze sono presentate direttamente presso l’Ente competente, il quale provvederà a trasmettere al SUAPE la comunicazione di avvio del procedimento e ogni provvedimento conseguente. Il procedimento unico per l’acquisizione di ulteriori titoli abilitativi può essere avviato presso il SUAPE anche prima della conclusione dell’iter per il rilascio degli atti di assenso sopra citati, ferma restando la necessità che il SUAPE ne attenda la conclusione per emettere il provvedimento unico.\nIn caso di atti di assenso che presuppongono il preventivo espletamento di specifiche fasi di pubblicità all’interno del procedimento unico, quali pubblicazioni sull’Albo Pretorio con assegnazione di un termine per la partecipazione al procedimento degli eventuali soggetti portatori di interesse, i termini del procedimento sono avviati dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, ma il SUAPE non può procedere all’emissione del provvedimento unico prima della conclusione del periodo concesso per l’eventuale partecipazione al procedimento. Se durante tale periodo pervengono osservazioni, il SUAPE procede all’inoltro delle stesse ai soggetti coinvolti e convoca una riunione in modalità sincrona della conferenza di servizi onde acquisire i dovuti pareri di cui dovrà tener conto ai fini dell’emissione della determinazione conclusiva."]
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  • +["La possibilità di presentare una dichiarazione autocertificativa al SUAPE non può essere subordinata alla preventiva acquisizione di atti di assenso di qualsiasi genere al di fuori del procedimento unico.\nIn deroga ai termini previsti per i procedimenti in conferenza di servizi di cui al precedente art. 12, per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento è comunque necessario attendere il perfezionamento delle seguenti tipologie di atti di assenso:\na) gli atti di assenso che si sostanziano nella stipula di contratti bilaterali tra la pubblica amministrazione ed il cittadino interessato;\nb) i provvedimenti previsti dalla normativa comunitaria, tra cui quelli individuati nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B).\nc) la valutazione di impatto ambientale (VIA);\nd) l’autorizzazione integrata ambientale (AIA);\ne) la valutazione di incidenza;\nf) i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e le autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209 e 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;\nGli adempimenti di cui ai precedenti punti a) e b) convergono nel procedimento unico SUAPE in conferenza di servizi; il SUAPE, all’esito dei lavori della conferenza di servizi, attende il perfezionamento dei relativi atti ai fini del rilascio della determinazione motivata di conclusione del procedimento. Ogni responsabilità per il ritardo nella conclusione del procedimento, legato al mancato rilascio degli atti di cui sopra, non è imputabile al SUAPE.\nPer gli adempimenti di cui ai precedenti punti c), d), e), f), con successiva deliberazione saranno definite le modalità di raccordo con il procedimento unico. Nelle more dell’approvazione delle direttive di cui sopra, le istanze sono presentate direttamente presso l’Ente competente, il quale provvederà a trasmettere al SUAPE la comunicazione di avvio del procedimento e ogni provvedimento conseguente. Il procedimento unico per l’acquisizione di ulteriori titoli abilitativi può essere avviato presso il SUAPE anche prima della conclusione dell’iter per il rilascio degli atti di assenso sopra citati, ferma restando la necessità che il SUAPE ne attenda la conclusione per emettere il provvedimento unico.\nIn caso di atti di assenso che presuppongono il preventivo espletamento di specifiche fasi di pubblicità all’interno del procedimento unico, quali pubblicazioni sull’Albo Pretorio con assegnazione di un termine per la partecipazione al procedimento degli eventuali soggetti portatori di interesse, i termini del procedimento sono avviati dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, ma il SUAPE non può procedere all’emissione del provvedimento unico prima della conclusione del periodo concesso per l’eventuale partecipazione al procedimento. Se durante tale periodo pervengono osservazioni, il SUAPE procede all’inoltro delle stesse ai soggetti coinvolti e convoca una riunione in modalità sincrona della conferenza di servizi onde acquisire i dovuti pareri di cui dovrà tener conto ai fini dell’emissione della determinazione conclusiva."]
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  • +["La possibilità di presentare una dichiarazione autocertificativa al SUAPE non può essere subordinata alla preventiva acquisizione di atti di assenso di qualsiasi genere al di fuori del procedimento unico.\nIn deroga ai termini previsti per i procedimenti in conferenza di servizi di cui al precedente art. 12, per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento è comunque necessario attendere il perfezionamento delle seguenti tipologie di atti di assenso:\na) gli atti di assenso che si sostanziano nella stipula di contratti bilaterali tra la pubblica amministrazione ed il cittadino interessato;\nb) i provvedimenti previsti dalla normativa comunitaria, tra cui quelli individuati nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B).\nc) la valutazione di impatto ambientale (VIA);\nd) l’autorizzazione integrata ambientale (AIA);\ne) la valutazione di incidenza;\nf) i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e le autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209 e 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;\nGli adempimenti di cui ai precedenti punti a) e b) convergono nel procedimento unico SUAPE in conferenza di servizi; il SUAPE, all’esito dei lavori della conferenza di servizi, attende il perfezionamento dei relativi atti ai fini del rilascio della determinazione motivata di conclusione del procedimento. Ogni responsabilità per il ritardo nella conclusione del procedimento, legato al mancato rilascio degli atti di cui sopra, non è imputabile al SUAPE.\nPer gli adempimenti di cui ai precedenti punti c), d), e), f), con successiva deliberazione saranno definite le modalità di raccordo con il procedimento unico. Nelle more dell’approvazione delle direttive di cui sopra, le istanze sono presentate direttamente presso l’Ente competente, il quale provvederà a trasmettere al SUAPE la comunicazione di avvio del procedimento e ogni provvedimento conseguente. Il procedimento unico per l’acquisizione di ulteriori titoli abilitativi può essere avviato presso il SUAPE anche prima della conclusione dell’iter per il rilascio degli atti di assenso sopra citati, ferma restando la necessità che il SUAPE ne attenda la conclusione per emettere il provvedimento unico.\nIn caso di atti di assenso che presuppongono il preventivo espletamento di specifiche fasi di pubblicità all’interno del procedimento unico, quali pubblicazioni sull’Albo Pretorio con assegnazione di un termine per la partecipazione al procedimento degli eventuali soggetti portatori di interesse, i termini del procedimento sono avviati dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, ma il SUAPE non può procedere all’emissione del provvedimento unico prima della conclusione del periodo concesso per l’eventuale partecipazione al procedimento. Se durante tale periodo pervengono osservazioni, il SUAPE procede all’inoltro delle stesse ai soggetti coinvolti e convoca una riunione in modalità sincrona della conferenza di servizi onde acquisire i dovuti pareri di cui dovrà tener conto ai fini dell’emissione della determinazione conclusiva."]
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  • +["La possibilità di presentare una dichiarazione autocertificativa al SUAPE non può essere subordinata alla preventiva acquisizione di atti di assenso di qualsiasi genere al di fuori del procedimento unico.\nIn deroga ai termini previsti per i procedimenti in conferenza di servizi di cui al precedente art. 12, per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento è comunque necessario attendere il perfezionamento delle seguenti tipologie di atti di assenso:\na) gli atti di assenso che si sostanziano nella stipula di contratti bilaterali tra la pubblica amministrazione ed il cittadino interessato;\nb) i provvedimenti previsti dalla normativa comunitaria, tra cui quelli individuati nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B).\nc) la valutazione di impatto ambientale (VIA);\nd) l’autorizzazione integrata ambientale (AIA);\ne) la valutazione di incidenza;\nf) i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e le autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209 e 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;\nGli adempimenti di cui ai precedenti punti a) e b) convergono nel procedimento unico SUAPE in conferenza di servizi; il SUAPE, all’esito dei lavori della conferenza di servizi, attende il perfezionamento dei relativi atti ai fini del rilascio della determinazione motivata di conclusione del procedimento. Ogni responsabilità per il ritardo nella conclusione del procedimento, legato al mancato rilascio degli atti di cui sopra, non è imputabile al SUAPE.\nPer gli adempimenti di cui ai precedenti punti c), d), e), f), con successiva deliberazione saranno definite le modalità di raccordo con il procedimento unico. Nelle more dell’approvazione delle direttive di cui sopra, le istanze sono presentate direttamente presso l’Ente competente, il quale provvederà a trasmettere al SUAPE la comunicazione di avvio del procedimento e ogni provvedimento conseguente. Il procedimento unico per l’acquisizione di ulteriori titoli abilitativi può essere avviato presso il SUAPE anche prima della conclusione dell’iter per il rilascio degli atti di assenso sopra citati, ferma restando la necessità che il SUAPE ne attenda la conclusione per emettere il provvedimento unico.\nIn caso di atti di assenso che presuppongono il preventivo espletamento di specifiche fasi di pubblicità all’interno del procedimento unico, quali pubblicazioni sull’Albo Pretorio con assegnazione di un termine per la partecipazione al procedimento degli eventuali soggetti portatori di interesse, i termini del procedimento sono avviati dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, ma il SUAPE non può procedere all’emissione del provvedimento unico prima della conclusione del periodo concesso per l’eventuale partecipazione al procedimento. Se durante tale periodo pervengono osservazioni, il SUAPE procede all’inoltro delle stesse ai soggetti coinvolti e convoca una riunione in modalità sincrona della conferenza di servizi onde acquisire i dovuti pareri di cui dovrà tener conto ai fini dell’emissione della determinazione conclusiva."]
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Autore della versione
Avatar: Maria Carmen Locci Maria Carmen Locci
Versione creata il 04/02/2026 14:27

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