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Aggiorniamo insieme le Direttive SUAPE 2026

Consultazione pubblica sulla revisione delle Direttive regionali SUAPE e della Tabella dei regimi amministrativi (L.R. 24/2016)
Fase 1 di 1
Termini per la raccolta dei contributi 12/02/2026 - 12/03/2026
Fasi del processo

Modifiche a "Art. 25 -Disposizioni finali e transitorie"

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Titolo

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Corpo del testo

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  • +["Le disposizioni di cui alla parte II, titolo I della Legge entrano in vigore il giorno 13 marzo 2017.\nLe pratiche presentate prima dell’entrata in vigore della Legge continuano a essere gestite secondo le modalità previste dalla norma previgente. Eventuali varianti alle stesse, o pratiche successive comunque riguardanti la medesima attività o immobile, devono essere presentate secondo le modalità previste dalla Legge.\nLe eventuali pratiche inviate ai SUE o agli uffici tecnici comunali ai sensi della normativa previgente, trasmesse successivamente alla data di entrata in vigore della parte II, titolo I della Legge, sono dichiarate irricevibili.\nLe eventuali pratiche trasmesse ai SUAP con la modulistica relativa alla L.R. n. 3/2008 successivamente alla data di entrata in vigore della parte II, titolo I della Legge, sono di per sé procedibili e, in caso di carenze formali, possono essere oggetto di regolarizzazione per la prosecuzione dell’iter secondo le nuove disposizioni.\nPer le dichiarazioni autocertificative presentate secondo il procedimento in autocertificazione a venti giorni prima dell’entrata in vigore delle presenti direttive, l’intervento può essere avviato al ventesimo giorno; la necessità del previo decorso dei trenta giorni si applica solo alle pratiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore."]
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  • +["Le disposizioni di cui alla parte II, titolo I della Legge entrano in vigore il giorno 13 marzo 2017.\nLe pratiche presentate prima dell’entrata in vigore della Legge continuano a essere gestite secondo le modalità previste dalla norma previgente. Eventuali varianti alle stesse, o pratiche successive comunque riguardanti la medesima attività o immobile, devono essere presentate secondo le modalità previste dalla Legge.\nLe eventuali pratiche inviate ai SUE o agli uffici tecnici comunali ai sensi della normativa previgente, trasmesse successivamente alla data di entrata in vigore della parte II, titolo I della Legge, sono dichiarate irricevibili.\nLe eventuali pratiche trasmesse ai SUAP con la modulistica relativa alla L.R. n. 3/2008 successivamente alla data di entrata in vigore della parte II, titolo I della Legge, sono di per sé procedibili e, in caso di carenze formali, possono essere oggetto di regolarizzazione per la prosecuzione dell’iter secondo le nuove disposizioni.\nPer le dichiarazioni autocertificative presentate secondo il procedimento in autocertificazione a venti giorni prima dell’entrata in vigore delle presenti direttive, l’intervento può essere avviato al ventesimo giorno; la necessità del previo decorso dei trenta giorni si applica solo alle pratiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore."]
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  • +["Le disposizioni di cui alla parte II, titolo I della Legge entrano in vigore il giorno 13 marzo 2017.\nLe pratiche presentate prima dell’entrata in vigore della Legge continuano a essere gestite secondo le modalità previste dalla norma previgente. Eventuali varianti alle stesse, o pratiche successive comunque riguardanti la medesima attività o immobile, devono essere presentate secondo le modalità previste dalla Legge.\nLe eventuali pratiche inviate ai SUE o agli uffici tecnici comunali ai sensi della normativa previgente, trasmesse successivamente alla data di entrata in vigore della parte II, titolo I della Legge, sono dichiarate irricevibili.\nLe eventuali pratiche trasmesse ai SUAP con la modulistica relativa alla L.R. n. 3/2008 successivamente alla data di entrata in vigore della parte II, titolo I della Legge, sono di per sé procedibili e, in caso di carenze formali, possono essere oggetto di regolarizzazione per la prosecuzione dell’iter secondo le nuove disposizioni.\nPer le dichiarazioni autocertificative presentate secondo il procedimento in autocertificazione a venti giorni prima dell’entrata in vigore delle presenti direttive, l’intervento può essere avviato al ventesimo giorno; la necessità del previo decorso dei trenta giorni si applica solo alle pratiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore."]
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Autore della versione
Avatar: Maria Carmen Locci Maria Carmen Locci
Versione creata il 04/02/2026 14:27

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