Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, non si applicano le disposizioni di natura procedurale contenute in leggi, regolamenti, delibere e direttive comunque denominate, difformi rispetto alla disciplina del procedimento unico, con particolare riferimento alle tempistiche istruttorie ed alle disposizioni che prevedono la sequenzialità delle verifiche fra più uffici, anche di diverse pubbliche amministrazioni. Tutti i soggetti coinvolti operano simultaneamente le verifiche di propria competenza secondo le modalità e i termini previsti dalla parte II, titolo I della Legge, raccordando e portando a sintesi le risultanze istruttorie in sede di conferenza di servizi, ove prevista.
18.1 – Procedimenti speciali
In parziale deroga a quanto sopra disposto, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera c) della Legge sono fatte salve le seguenti modalità speciali di raccordo delle norme settoriali con le disposizioni in materia di procedimento unico:
-Autorizzazione paesaggistica: ai sensi dell’art 37, comma 14 della Legge, in caso di autorizzazione paesaggistica ordinaria di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, i termini di cui all’art. 37, comma 4 lettera b) e comma 9 della Legge sono fissati in 55 giorni consecutivi.
L’ufficio regionale o delegato competente in materia di tutela del paesaggio verifica la piena completezza della documentazione e richiede le necessarie integrazioni nei termini di cui al
precedente punto 11.2, trasmettendo la relazione istruttoria entro 40 giorni consecutivi dalla ricezione della documentazione da parte del SUAPE. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini, prima della conclusione della fase asincrona la Soprintendenza può richiedere al SUAPE di procedere alla convocazione della conferenza di servizi in modalità sincrona, fissando la seduta di regola al trentesimo giorno successivo alla scadenza della fase asincrona. Per tutto quanto non espressamente precisato e per l’autorizzazione paesaggistica semplificata si applica quanto disposto dai precedenti artt. 11 e 12;
-Verifiche preliminari volte ad accertare la sussistenza di un interesse archeologico su un’area a rischio archeologico: nei casi di verifiche volte a valutare la compatibilità dell’intervento proposto con l’eventuale sussistenza di beni di natura archeologica, in aree mappate dai PUC o nei casi previsti dalla normativa di settore, il proponente deve richiedere preventivamente il nulla osta alla competente Soprintendenza anche allo scopo di dettare prescrizioni e/o effettuare saggi di indagine. In sede di procedimento unico, il SUAPE invia la pratica all’autorità competente in materia di patrimonio archeologico, al fine di verificare la conformità alle prescrizioni o l’eventuale successiva necessità di modifiche;
-Autorizzazioni in aree soggette a vincolo storico, artistico, monumentale e archeologico: nei casi di interventi incidenti sul sottosuolo in aree soggette a vincolo archeologico o di interventi direttamente connessi con il bene vincolato, l’autorizzazione della competente Soprintendenza di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 deve essere acquisita al di fuori del procedimento unico SUAPE, secondo le modalità di raccordo di cui all’art. 17. Il SUAPE invia la pratica alla Soprintendenza competente, al fine di verificare la conformità alle prescrizioni o l’eventuale successiva necessità di modifiche. In tutti gli altri casi si applicano i termini di svolgimento della conferenza di servizi di cui agli artt. 14/bis, comma 2 e 14/ter, comma 2 della Legge n. 241/1990, e il termine di conclusione del procedimento della normativa di settore di 120 giorni;
-Riconoscimenti comunitari in materia igienico-sanitaria: in caso di riconoscimento ai sensi dei Regolamenti (CE) 852/2004 (Sull'igiene dei prodotti alimentari), 853/2004 (Stabilimenti che trattano prodotti di origine animale), 183/2005 (Imprese del settore mangimi), 1069/2009 (Stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano), nonché per i provvedimenti di aggiornamento del riconoscimento a seguito di variazioni rilevanti in stabilimenti già riconosciuti, si segue il procedimento in Conferenza di Servizi alla quale partecipano l’Assessorato regionale della Sanità – Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e la ASL, che provvede a effettuare la verifica in loco dei requisiti. Al termine della Conferenza, il SUAPE trasmette l’esito della fase asincrona o il verbale della seduta all’Assessorato della Sanità, affinché questo provveda entro i successivi 10 giorni consecutivi alla concessione del riconoscimento comunitario e all’aggiornamento degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti; l’Assessorato trasmette la determinazione di riconoscimento al SUAPE il quale emette il provvedimento unico finale;
-Procedure ad evidenza pubblica: in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo impone la necessità di emanare un bando ad evidenza pubblica, compresi i casi di concessione di spazi pubblici, è fatta comunque salva tale procedura, che deve essere espletata secondo le regole previste dalla disciplina settoriale. Gli assegnatari provvedono, a seguito della comunicazione di aggiudicazione, laddove quest’ultima non sia di per sé sufficiente a consentire l’effettuazione dell’intervento o l’avvio dell’attività, ad inoltrare la dichiarazione autocertificativa al SUAPE secondo le modalità ordinarie previste dalla Legge;
-Interventi in area perimetrata dal PAI: nei casi in cui le Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) prevedono che la redazione dello Studio di Compatibilità (SdC) idraulica o geologica e geotecnica sia facoltativa e non sia necessaria la conferenza di servizi per altre ragioni, l’interessato può rivolgersi – direttamente o per il tramite del SUAPE – all’Ufficio competente al fine di richiedere una valutazione sulla necessità dello SdC. Qualora sia comunque necessaria la conferenza di servizi, tale valutazione può essere effettuata nell’ambito del procedimento unico.
-Grandi strutture di vendita: le istanze per l’apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie delle grandi strutture di vendita vengono presentate al SUAPE, il quale provvede all’indizione di una conferenza di servizi per l’istruttoria tecnica. In caso di esito positivo, prima dell’emissione del provvedimento il SUAPE convoca un’ulteriore conferenza di servizi in modalità sincrona ai sensi dell’art. 4, commi 5 e seguenti della LR 5/2006 nei tempi e nei modi previsti dallo stesso articolo, e provvede all’emissione del provvedimento unico secondo le risultanze di quest’ultima;
-Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica e di rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione: nei casi di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 8/2015, l’approvazione del consiglio comunale, ove necessaria, deve essere ottenuta prima dell’avvio del procedimento unico;
-Permesso di costruire convenzionato: in caso di richiesta di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 21, commi 2-quinquies e seguenti, della legge regionale n. 45/1989, si applica la procedura della conferenza di servizi fatte salve le precisazioni seguenti. Il SUAPE ricevuta la richiesta di permesso di costruire convenzionato, la inoltra al competente ufficio tecnico, che attiva le procedure previste dall’articolo 21 della legge regionale n. 45/1989 fino alla approvazione della convenzione da parte del Consiglio Comunale; a seguito della positiva deliberazione consiliare viene attivata la procedura della conferenza di servizi per l’acquisizione dei vari pareri previsti; il SUAPE attende la stipula della convenzione e la conclusione della conferenza di servizi prima dell’emissione del provvedimento unico conclusivo del procedimento;
-Deroga alle norme in materia di prevenzione incendi: nei casi di deroga ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 151/2011, si applicano i termini di svolgimento della conferenza di servizi di cui agli artt. 14/bis, comma 2 e 14/ter, comma 2 della Legge n. 241/1990, e il termine di conclusione del procedimento della normativa di settore di 90 giorni; il SUAPE trasmette contestualmente la pratica al Comando Provinciale e alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco;
-Pareri di organi collegiali imperfetti: ove sia prevista l’acquisizione di pareri di organismi collegiali imperfetti gli stessi si esprimono nei termini previsti per la conferenza in modalità asincrona, mentre partecipano alle eventuali riunioni in modalità sincrona per il tramite del rappresentante unico di cui all’art. 14/ter, comma 3 della legge n. 241del 1990; la seduta della conferenza di servizi è aggiornata ove il rappresentante unico segnali la necessità di acquisire una nuova deliberazione dell’organo collegiale, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. In deroga a tali principi, in caso di acquisizione del parere di organi collegiali di governo delle pubbliche amministrazioni il SUAPE deve acquisire la deliberazione prima di emettere il provvedimento conclusivo del procedimento;
-Acquisizione del parere della Commissione comunale o provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e altri collegi perfetti: considerata la natura di organi collegiali perfetti, le commissioni di vigilanza non prendono parte alla conferenza di servizi ed esprimono autonomamente il proprio parere prima dell’emissione del provvedimento unico conclusivo; ne consegue che la conferenza di servizi deve essere indetta solo se vi sono altre valutazioni discrezionali. Qualora non fosse possibile attendere il parere della commissione di vigilanza per emettere il provvedimento autorizzatorio in tempo utile a consentire l’effettuazione di un evento, in applicazione del principio di proporzionalità ed in assenza di criticità manifeste, l’ufficio competente può rilasciare anticipatamente il provvedimento, la cui efficacia sarà condizionata all’acquisizione del parere favorevole da parte della commissione; in tali casi, tutte le prescrizioni successivamente imposte dalla commissione integrano il contenuto del provvedimento. Ogni atto successivo all’emissione del provvedimento deve comunque essere notificato all’interessato a cura del SUAPE o del Comune competente;
-Modifiche non sostanziali a progetti sottoposti ad autorizzazione unica per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: in caso di modifiche non sostanziali ai progetti già autorizzati con autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, si segue il procedimento unico SUAPE. I casi di modifiche non sostanziali sono individuati con apposite direttive; fino alla loro emanazione la competenza del SUAPE è esclusa per qualsiasi modifica;
-Riutilizzo di siti minerari: in caso di riutilizzo di siti minerari dismessi e cantieri minerari dismessi o attivi per il rilascio dell’autorizzazione di cui ai sensi dell’art. 20, comma 7 della L.R. n. 5/2015, allo svolgimento di attività produttive diverse da quelle minerarie, anche nell’ambito di un titolo minerario vigente, si segue il procedimento unico SUAPE. Il servizio regionale competente in materia di attività estrattive si esprime per quanto di propria competenza nell’ambito della conferenza di servizi indetta dal SUAPE;
-Adozione di nuovi strumenti urbanistici nel corso del procedimento: in tutti i casi in cui, nel corso del procedimento ma prima della formazione del titolo abilitativo, interviene l’adozione di nuovi strumenti urbanistici con i quali l’intervento oggetto della dichiarazione autocertificativa risulta in contrasto, dalla data di adozione è sospesa la possibilità di emettere ogni determinazione in merito. I termini del procedimento riprendono a decorrere dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico, ovvero dalla data in cui le misure di salvaguardia perdono efficacia ai sensi delle norme vigenti;
-Norme sopravvenute nel corso del procedimento: in tutti i casi in cui, nel corso del procedimento ma prima del rilascio del provvedimento, intervengono nuove norme che influiscono sulla conformità dell’intervento, questa è valutata alla luce delle disposizioni sopravvenute;
-Trasporti pubblici locali di linea: nei casi di autorizzazione per l’esercizio di servizi di trasporto pubblico locale di linea su strada svolti ed esercitati senza oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione, di tipologia granturismo o con altre finalità, di cui alla Deliberazione G.R. n. 66/25 del 23/12/2015, si segue il procedimento in conferenza di servizi. L’assessorato regionale competente in materia di Trasporti si esprime in conferenza di servizi relativamente alla coerenza, la compatibilità e la non sovrapposizione con i servizi di trasporto pubblico locale programmati -urbano ed extraurbano -soggetti ad obblighi di servizio pubblico per i quali siano previsti oneri a carico della pubblica amministrazione e, quindi, regolati con apposito contratto di servizio. Per i casi di subingresso, variazioni non sostanziali dell’attività e rinnovo si segue il procedimento in autocertificazione a 0 giorni;
-Concessioni di spazi pubblici: Qualora la concessione per l’occupazione dell’area sia l’unico titolo da acquisire o sia riferita ad un periodo non superiore a 15 gg, il richiedente può presentare la richiesta al SUAPE o all’ufficio competente per materia, che procede secondo la disciplina di settore;
-Manomissione di spazi pubblici: le autorizzazioni per i tagli e gli attraversamenti stradali o per l’effettuazione di interventi di manomissione o modifica di spazi pubblici possono essere gestiti dal SUAPE, in un procedimento in conferenza di servizi, solo ove richiesti contestualmente al titolo abilitativo per la realizzazione di un intervento edilizio avente autonoma finalità, nel senso che l’intervento sullo spazio pubblico assume carattere secondario e strumentale rispetto all’intervento edilizio principale;
-Autorizzazioni previste dalle prescrizioni regionali antincendio e interventi selvicolturali
e su piante da sughero: per le autorizzazioni previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8 delle prescrizioni regionali antincendio, dall’art 1 del RDL 3267/1923, dall’art. 20 del RD 1126/1926, dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale nonché dagli articoli 6 e 24 della L.R. n. 4/1994, in caso di urgenza e quando l’intervento non è soggetto ad altri titoli abilitativi, l’istanza può essere presentata anche direttamente presso l’ispettorato forestale;
-Produzione, immissione in commercio, importazione e distribuzione di prodotti cosmetici: nelle more della realizzazione di un apposito sistema di interoperabilità, la notifica prevista dall’art. 13 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 si effettua attraverso l’apposito portale comunitario CPNP, al di fuori del procedimento unico SUAPE;
-Impianti soggetti al rischio di incidenti rilevanti: gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 105/2015 relativi agli impianti soggetti al rischio di incidenti rilevanti sono esclusi dall’ambito di competenza SUAPE, nelle more della definizione di accordi con il Ministero dell'Interno;
-Bonifiche ambientali: i procedimenti relativi alla bonifica dei siti inquinati, disciplinati dal Titolo V del D.Lgs 152/2006, e dagli Allegati 1-4 alla parte IV del Decreto, sono esclusi dalla competenza del SUAPE. Con successive direttive verranno individuate le modalità di acquisizione presso il SUAPE di titoli abilitativi riferiti ad interventi privati da effettuarsi nelle aree soggette a bonifica;
-Proroga dei termini di validità del titolo abilitativo: nei casi, indicati nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B), in cui le norme vigenti prevedano la possibilità di richiedere una proroga del termine di validità del titolo abilitativo, il SUAPE trasmette l’istanza all’Ente competente e si segue il procedimento previsto dalla norma settoriale. In caso di mancato riscontro entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, si intende formato il silenzio assenso;
-Adempimenti accessori: in caso di adempimenti accessori di natura contingente non connessi con ulteriori verifiche e senza riflessi sul titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività, ove indicato sulla tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B), è facoltà dell’interessato espletare l’adempimento presso il SUAPE o presso l’Ente competente;
-Manifestazioni o eventi sportivi o culturali di pubblico spettacolo: nei casi di attività svolte in occasione di manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo che, pur prevedendo un corrispettivo, sono svolte in forma del tutto contingente o temporanea da parte di soggetti non imprenditoriali, con proventi di norma destinati a finanziare attività sociali, è rimessa al soggetto organizzatore ogni valutazione sulla configurazione effettiva di un’attività produttiva di beni e servizi; in tali casi il titolo abilitativo può essere conseguito direttamente secondo le previsioni delle norme settoriali o, in caso di attività produttiva di beni e servizi, presso il SUAPE;
-Accensione straordinaria di fuochi, lancio di razzi e fuochi d’artificio, spari ed esplosioni in occasione di manifestazioni ed eventi: nelle more dell’adozione di specifiche direttive di raccordo con le autorità di pubblica sicurezza, le autorizzazioni di cui all’art. 57 del R.D. n. 773/1931 e all’art. 110 del R.D. n. 635/1940 sono escluse dalla competenza del SUAPE e devono essere acquisite direttamente presso l’autorità locale di pubblica sicurezza, che procede secondo le previsioni della norma settoriale;
-Autorizzazioni all’esercizio e accreditamento di strutture sanitarie: nei casi di autorizzazione regionale all’esercizio di strutture sanitarie private a media e alta complessità, nonché di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private, si applicano i termini di svolgimento della conferenza di servizi di cui agli artt. 14/bis, comma 2 e 14/ter, comma 2 della Legge n. 241/1990; la durata della conferenza di servizi è fissata in 90 giorni e il termine di conclusione del procedimento in 120 giorni consecutivi.
Nel caso in cui la normativa di settore preveda l’esposizione al pubblico di documenti, comunque denominati, creati in origine digitalmente, è data facoltà all’interessato di esporre l’originale digitale o la sua copia analogica, consentendo al pubblico di visionare l’originale dietro richiesta.
Fermo quanto previsto sopra, in presenza di peculiari disposizioni amministrative settoriali, le norme procedurali previste dalle presenti Direttive devono essere opportunamente adattate al fine di garantire il rispetto delle specificità previste dalla norma settoriale. Il raccordo tra il procedimento unico e le normative settoriali è demandato all’Ufficio Regionale SUAPE secondo le competenze di cui all’art. 44, comma 1, lettera c) della Legge.
18.2 – Procedimenti di natura sanzionatoria
I procedimenti di natura sanzionatoria non rientrano, di per sé, fra le competenze del SUAPE, e devono essere gestiti autonomamente dal soggetto competente anche per le eventuali sanzioni accessorie previste dalle norme settoriali. Ove la norma preveda quale sanzione la revoca definitiva di un titolo abilitativo acquisito mediante un procedimento unico, l’amministrazione competente trasmette la proposta di provvedimento al SUAPE, che provvede entro i successivi cinque giorni all’emissione dell’atto. Ove ritenuto necessario, prima dell’emissione dell’atto il SUAPE può indire una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14, comma 1 della Legge n. 241/1990, invitando tutti i soggetti coinvolti nel procedimento originario, al fine di ricomprendere in un unico provvedimento tutti gli atti di revoca conseguenti.
18.3 – Nuove competenze SUAPE
Sono acquisiti nell’ambito di un procedimento unico ordinario, in particolare, i seguenti atti di assenso precedentemente esclusi dalla competenza del SUAP e/o del SUE:
i titoli abilitativi necessari per l’attività dei soggetti privati concessionari di servizi pubblici;
l’acquisizione, da parte di soggetti privati, di titoli abilitativi necessari per l’esecuzione di opere
o la prestazione di servizi commissionati da soggetti pubblici;
i titoli abilitativi per l’esercizio di attività di bed and breakfast, per la somministrazione di alimenti
e bevande presso circoli privati, per le attività economiche produttive di beni e servizi esercitate
da soggetti non iscritti al registro delle imprese quali ONLUS, associazioni sportive
dilettantistiche e simili;
l’iscrizione al registro esercenti professioni turistiche di cui alla LR 20/2006;
il parere regionale di compatibilità di cui all’art.5, comma 1 della LR 10/2006;
l’autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, siano esse a carattere professionale
o imprenditoriale;
i titoli abilitativi previsti dalla legge e connessi con l’attività e con gli immobili in cui vengono
svolte le attività dei liberi professionisti, anche in settori esclusi dal d.lgs 59/2010;
le concessioni, compresa la concessione di spazi pubblici, fatta salva l’eventuale procedura ad
evidenza pubblica che ne preceda il rilascio;
le approvazioni dei progetti quando la realizzazione di un intervento sia subordinata alla stipula
di appositi contratti e convenzioni con soggetti pubblici (quali Consorzi Industriali, ANAS, etc.);
il procedimento di deroga in materia di prevenzione incendi, di cui all'art. 7 del D.P.R. 151/2011.
18.4 – Rinnovo di titoli abilitativi
In caso di rinnovo periodico di un titolo abilitativo, qualora non siano mutate le condizioni e il quadro normativo di riferimento, non possono essere richiesti all'interessato asseverazioni e allegati che siano già stati prodotti all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo originario. Per i titoli abilitativi formati in origine a seguito di asseverazione tecnica, è richiesta un'asseverazione di situazione non mutata resa da un tecnico abilitato.
In caso di presentazione di una dichiarazione autocertificativa per l'ottenimento di un titolo abilitativo precedentemente acquisito e la cui efficacia temporale è scaduta, è necessario presentare una nuova asseverazione del tecnico abilitato; qualora non siano mutate le condizioni e il quadro normativo di riferimento, non possono essere richiesti all'interessato gli allegati che sono già stati prodotti all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo originario.
I titoli abilitativi per l'esercizio delle attività economiche e produttive di beni e servizi rientranti nella competenza legislativa regionale sono validi a tempo indeterminato e non sono assoggettati a rinnovo periodico né all'obbligo di comunicare periodicamente la prosecuzione dell'attività o la permanenza dei requisiti di esercizio. I titoli abilitativi acquisiti prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 1/2019 e delle presenti direttive devono intendersi validi a tempo indeterminato a prescindere dalla eventuale indicazione di scadenza contenuta nel titolo stesso. La tabella di ricognizione dei regimi amministrativi di cui all’allegato B individua i titoli abilitativi a cui si applica la presente disposizione.